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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35686/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, rilevando che era stato depositato oltre il termine di impugnazione calcolato dalla data di deposito della sentenza e dal termine di riserva per il deposito delle motivazioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto all'affermazione della responsabilità per i reati contestati sia quanto al trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il ricorso è stato presentato il 19/11/2024, mentre la sentenza d'appello era stata depositata il 07/06/2024; il giudice si era riservato 90 giorni per il deposito delle motivazioni, con decorrenza del termine per impugnare dal 05/09/2024. Il termine di 45 giorni scadeva il 20/10/2024, prorogato al 21/10/2024 perché domenica. Il ricorso è dunque stato ritenuto tardivo.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La norma è richiamata come base dei reati contestati all'imputato; il testo non offre ulteriori specificazioni sulla condotta tipica o sulla qualificazione giuridica interna al reato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile, anche quando i motivi dedotti investano sia la responsabilità sia il trattamento sanzionatorio.
  • Quando la sentenza di merito è depositata con riserva di motivazione, il termine per impugnare decorre dalla data individuata in base al deposito delle motivazioni, secondo il calcolo indicato dalla Corte.
  • La scadenza del termine che cada in giorno festivo è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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