Cassazione Penale, Ordinanza n. 35662/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
Un soggetto condannato per reati in materia di stupefacenti proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso un'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso contro la sentenza di appello. Deduceva errore di fatto: secondo la difesa, la Corte di cassazione avrebbe omesso di considerare una dichiarazione autoaccusatoria resa da un coimputato al momento dell'arresto, verbalizzata dalla polizia giudiziaria e già allegata al ricorso, che sarebbe stata decisiva per dimostrare l'estraneità del ricorrente alla detenzione e alla finalità di spaccio della sostanza stupefacente. Sosteneva che tale errore fosse direttamente rilevabile dagli atti e avesse inciso in modo determinante sulla decisione di condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha affermato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori materiali o di fatto in senso meramente percettivo, mentre resta escluso ogni errore di valutazione, di giudizio o di interpretazione degli atti e della prova. Nel caso concreto, la doglianza mascherava un travisamento della prova e una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quindi non deducibile con tale mezzo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario è ammesso solo per errore materiale o errore di fatto, inteso come svista o equivoco percettivo sugli atti del giudizio di legittimità; non consente di dedurre errori di valutazione, di giudizio o di interpretazione della prova e delle norme.
art. 630 c.p.p.
È richiamato dalla difesa in relazione al rimedio straordinario, ma la Corte ribadisce che la doglianza prospettata non integra un errore di fatto deducibile con il rimedio invocato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è configurabile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una svista percettiva sugli atti del proprio giudizio, non quando si controverta sulla corretta valutazione del materiale probatorio.
- La deduzione dell'omessa considerazione di un atto probatorio, quando implica un giudizio sul suo contenuto o sulla sua decisività, si risolve in una censura di travisamento della prova o di errore di valutazione, che non può essere fatta valere con il rimedio straordinario.
- L'errore di fatto non può coincidere con errori di interpretazione delle norme sostanziali o processuali, né con una diversa lettura degli atti processuali: tali censure appartengono al perimetro delle impugnazioni ordinarie.
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per introdurre un ulteriore grado di giudizio sul merito o sulla prova, essendo destinato solo a correggere sviste materiali o percettive della Corte di cassazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, opera la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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