Cassazione Penale, Ordinanza n. 35688/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000 di ammenda per una contravvenzione in materia di rifiuti, commessa il 27 agosto 2018 a Gragnano, consistita nel trasporto di rifiuti speciali a bordo di un motociclo Apecar. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) l'erroneità della conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse censurabile; 2) la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché, applicando la disciplina della sospensione del corso della prescrizione vigente al tempo del fatto, il reato non risultava ancora prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della condanna già pronunciata nei gradi di merito e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che il reato contravvenzionale commesso il 27 agosto 2018, soggetto alla disciplina dell'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non era ancora estinto e maturerà il 12 novembre 2025.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006
La condotta di trasporto di rifiuti speciali è stata ritenuta idonea a integrare la contravvenzione contestata, qualificata come reato istantaneo.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale legge; nel caso concreto la prescrizione non era ancora maturata.
È richiamata come fonte del regime prescrizionale applicabile ratione temporis al fatto commesso nel 2018.
Non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Non ha determinato un effetto retroattivo di abrogazione della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale e adeguata.
- Il trasporto di rifiuti speciali può integrare la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006; la Corte qualifica tale fattispecie come reato istantaneo.
- Per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. continua ad applicarsi, salvo diversa disciplina espressamente retroattiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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