Cassazione Penale, Ordinanza n. 07843/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la facoltà di incremento della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. come richiamata dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, in ragione della manifesta inammissibilità del gravame.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal GIP del Tribunale di Enna, deducendo l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie. In particolare ha sostenuto che il fatto dovesse essere sussunto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anziché nella più grave contestazione definita in sede di patteggiamento. La Corte rileva che il ricorso è stato formulato con censure generiche e assertive, non autosufficienti e non idonee a far emergere un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; inoltre osserva che, nel caso di sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è consentita solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., qui non ravvisabili.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
invocato dal ricorrente come ipotesi di minore offensività della condotta in materia di stupefacenti; la Corte non entra nel merito della sussunzione perché l'impugnazione è ritenuta inammissibile.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norme incriminatrici richiamate nella sentenza di patteggiamento per il capo relativo ai reati in materia di stupefacenti.
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990
circostanza aggravante contestata nel capo relativo agli stupefacenti.
richiamo al reato continuato contestato nella sentenza di patteggiamento.
norma incriminatrice contestata nel capo relativo all'indebita utilizzazione di dispositivi o strumenti di comunicazione da parte del detenuto, richiamata insieme all'art. 110 c.p.
norma sul concorso di persone nel reato, richiamata nella contestazione del capo 26.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
base normativa per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; al di fuori di tali ipotesi l'impugnazione è inammissibile.
- La deduzione di errore nella qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto e risulti dal testo del provvedimento impugnato; non sono ammissibili censure generiche, assertive o meramente valutative non autosufficienti.
- Quando il ricorrente non indica un vizio rientrante nei limiti legali dell'impugnazione del patteggiamento, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.
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