Cassazione Penale, Sentenza n. 18045/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro il provvedimento del Gip del 30/05/2023, con cui era stato rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo del 13/12/2022 su due corpi di fabbrica (cinque unità abitative ciascuno) realizzati senza permesso di costruire e in violazione della fascia di rispetto stradale e dei distacchi da confine. I motivi principali erano: (i) violazione dell'art. 127, comma 9, c.p.p., per aver dichiarato l'inammissibilità "de plano" fuori dai casi di legge e senza garantire il contraddittorio; (ii) natura apparente della motivazione in relazione alla valutazione delle istanze del 3 febbraio e del 22 maggio 2023.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la dichiarazione di inammissibilità "de plano" dell'appello cautelare è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dall'art. 591, comma 1, c.p.p., che non ricorrevano nella posizione della società ricorrente. Ha inoltre precisato che la riproposizione di istanze analoghe non è causa automatica di inammissibilità "de plano" e che l'inefficacia del decreto di sequestro non può essere esclusa per mere ragioni processuali senza esame nel contraddittorio. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Latina per l'esame dell'appello nel contraddittorio tra le parti.
Norme richiamate
art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
Consente la dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale anche "senza formalità di procedura"; la corte evidenzia che tale potere è limitato ai casi compatibili con l'art. 591, comma 1, e non autorizza un'estensione generalizzata priva di contraddittorio.
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Elenca le cause formali di inammissibilità che possono giustificare la dichiarazione "de plano"; la sentenza afferma che soltanto le ipotesi tassative previste da questa norma consentono la dichiarazione di inammissibilità senza udienza camerale.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede il sequestro preventivo quando ricorrano indizi di reato e esigenze cautelari; qui è il fondamento normativo del sequestro dei manufatti ed è materia di valutazione nell'istanza di revoca.
D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. b)
Indica la fattispecie di illecito edilizio (es. realizzazione senza permesso di costruire) da cui è derivata la valutazione del fumus del reato e l'adozione del sequestro preventivo.
d.lgs. n. 231/2001, artt. 17 e 49
Citati in giurisprudenza richiamata come esempio: l'adempimento delle condotte riparatorie può determinare la revoca di misure interdittive e richiede valutazioni discrezionali che impongono il contraddittorio e l'esame del merito dell'impugnazione.
Disciplina i requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione; la corte ricorda che vanno rispettate le regole sull'impugnabilità oggettiva e soggettiva e sui requisiti dell'atto.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità "de plano" è ammessa solo per le cause formali tassative previste dall'art. 591, comma 1, c.p.p.; se non ricorrono tali ipotesi il giudice deve decidere in udienza camerale con contraddittorio.
- La riproposizione di questioni già dedotte con precedente istanza non costituisce di per sé causa automatica di inammissibilità "de plano" dell'impugnazione cautelare.
- La contestazione dell'efficacia o della nullità di un decreto di sequestro non può essere dichiarata inammissibile d'ufficio senza un esame nel contraddittorio se non è ricompresa tra le ipotesi formali previste dalla legge.
- Quando la decisione impugnata comporta valutazioni discrezionali (es. revoca di misure in relazione ad adempimenti riparatori) è opportuno garantire il contraddittorio, perché la revoca può implicare valutazioni sul perdurante interesse all'impugnazione.
- Per evitare il rischio di inammissibilità le parti devono curare i requisiti formali dell'impugnazione (legittimazione, procura speciale, interesse attuale) ma, anche in loro assenza di vizi tassativi, il giudice non è libero di dichiarare "de plano" l'inammissibilità se la legge non lo prevede espressamente.
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