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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00621/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecco nei confronti dell'imputato per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla fascia più grave del tasso alcolemico. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato con un unico motivo, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 354, comma 3, c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. Secondo il ricorrente, non sarebbero state rispettate le disposizioni sull'esecuzione degli accertamenti urgenti: il consenso al prelievo ematico e il prelievo stesso sarebbero stati acquisiti nello stesso momento, alle ore 17.30, circostanza ritenuta anomala e indicativa del fatto che uno dei due orari fosse stato falsato. Sosteneva inoltre che anche il prelievo ematico dovesse essere preceduto dal consenso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione della sentenza di appello, osservando che non vi era incompatibilità cronologica tra l'acquisizione del consenso e l'effettuazione del prelievo ematico. L'orario delle ore 17.30, indicato sia nella cartella clinica sia nel verbale di consenso, è stato giudicato compatibile con la sequenza degli adempimenti e con il tempo necessario per informare il paziente delle facoltà difensive. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di accertamento del tasso alcolemico, è valido e utilizzabile il risultato dell'analisi sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera se l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, essendo atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992

    Disposizione incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, sulla quale era fondata la condanna confermata in appello.

  • art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992

    Richiamato unitamente al comma 2, lett. c), come base normativa della contestazione per guida in stato di ebbrezza.

  • art. 354, comma 3, c.p.p.

    Norma processuale invocata dal ricorrente a fondamento della dedotta nullità per asserita inosservanza delle modalità di esecuzione degli accertamenti urgenti.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione al preteso mancato rispetto delle formalità per gli accertamenti urgenti e per il consenso al prelievo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico effettuato in struttura ospedaliera, il risultato dell'esame è utilizzabile se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore è stato formalizzato prima dell'esecuzione delle analisi del sangue, anche se l'avviso interviene dopo il materiale prelievo.
  • Ai fini della validità dell'accertamento, il prelievo ematico e l'acquisizione del consenso possono risultare compatibili nella medesima fascia oraria, ove la sequenza degli adempimenti sia logicamente spiegabile e non emerga una reale incompatibilità cronologica.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare una mera anomalia cronologica senza scalfire la motivazione della sentenza impugnata, se questa risulta coerente, non illogica e conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
  • Per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaProveImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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