Cassazione Penale, Ordinanza n. 00538/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Corte di cassazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo che la precedente sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione avesse commesso un errore di fatto, omettendo di esaminare un motivo di ricorso con cui, già in appello, si contestava l'invalidità o inutilizzabilità delle trascrizioni di un DVD prodotto all'udienza dinanzi al Tribunale di Chieti e si dubitava della utilizzabilità della deposizione di un testimone di polizia giudiziaria escusso nella medesima udienza. La doglianza era costruita come omissione di esame di un motivo ritenuto decisivo, capace di incidere sulla valutazione e utilizzabilità delle prove poste a base della condanna.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso straordinario fosse inammissibile perché la censura non integrava un vero errore di fatto deducibile ex art. 625-bis c.p.p.: la deduzione era generica, priva di specifica dimostrazione della decisività del motivo asseritamente non esaminato e sostanzialmente volta a riproporre questioni estranee al perimetro dell'errore di fatto. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando altresì la possibilità di definizione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario è ammissibile solo per errore materiale o di fatto effettivo e decisivo; non consente di censurare la mancata disamina di doglianze non decisive o implicitamente disattese.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La manifesta inammissibilità consente la trattazione de plano.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Il ricorrente deve specificare la decisività del motivo non esaminato, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorrente ha proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non è deducibile la semplice omissione di esame di un motivo di ricorso se quel motivo deve ritenersi implicitamente disatteso, assorbito o comunque non decisivo.
- L'errore di fatto rilevante postula un sicuro errore di percezione; il ricorrente ha l'onere di indicare in modo puntuale perché la doglianza non esaminata sarebbe stata decisiva e avrebbe imposto una decisione diversa.
- Non basta affermare in termini assertivi che il motivo non esaminato avrebbe potuto incidere sul giudizio: occorre dimostrare il nesso causale necessario tra l'omesso esame e l'esito della decisione.
- Le questioni che mirano, in realtà, a contestare la valutazione o l'utilizzabilità della prova, senza un effettivo errore percettivo della Corte, sono estranee al rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso straordinario, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00477/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00483/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00516/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00531/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00539/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00562/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →