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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00477/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di camera di consiglio dell'udienza del 29 aprile 2025 nel procedimento n. 36244/2024, relativo al ricorso proposto da un imputato. Nel dispositivo riportato sul ruolo era indicato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non erano state inserite le statuizioni civili concernenti la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, già presenti nel dispositivo della sentenza-documento. Il Pubblico Ministero ha chiesto la correzione dell'errore materiale; la parte civile ha chiesto la conferma della sentenza e la rifusione delle spese. La Corte è stata investita esclusivamente del rimedio di correzione dell'errore materiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'omissione delle statuizioni civili nel dispositivo trascritto sul ruolo integrasse un mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo, integrandolo con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. Ha inoltre precisato che nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente giudizio di correzione.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    consente la correzione dell'errore materiale nel dispositivo quando vi sia difformità rispetto al contenuto effettivo della decisione documentata.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato nelle conclusioni della parte civile per la richiesta di condanna del ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende, ma il provvedimento di correzione non adotta statuizioni sulle spese del presente giudizio.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di una decisione è emendabile quando risulti una mera omissione o difformità rispetto al contenuto della sentenza-documento, senza necessità di rimettere in discussione il decisum sostanziale.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale non può incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere; pertanto non devono essere adottate ulteriori statuizioni sulle spese del giudizio di correzione.
  • Quando il dispositivo corretto già prevedeva la rifusione delle spese civili, l'omissione nel testo trascritto può essere integrata in conformità al dispositivo effettivamente deliberato, anche con liquidazione delle spese di difesa delle parti civili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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