Cassazione Penale, Ordinanza n. 00539/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che egli avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione è stata resa de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (Corte di cassazione)
La controversia
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato proposto avverso la precedente sentenza della Corte di cassazione, deducendo un supposto errore di fatto: la Corte avrebbe omesso di rilevare che, alla data della decisione, il reato era già estinto per prescrizione. La difesa sosteneva che l’errore avesse inciso sulla mancata declaratoria della causa estintiva. La Corte ha però osservato che, nel caso concreto, l’esclusione della prescrizione non derivava da una mera svista percettiva, bensì da valutazioni giuridiche e da un apprezzamento del quadro fattuale: in particolare, la recidiva contestata e ritenuta era stata qualificata come reiterata e infraquinquennale, con conseguente termine massimo di prescrizione pari a dieci anni; inoltre, il richiamo all’aumento della pena base per effetto della recidiva era solo la presa d’atto della motivazione del giudice di merito, non coincidente con la pena indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario è ammissibile solo se la statuizione impugnata sia l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo dovuto a svista o equivoco; non lo è quando il preteso errore dipenda da valutazioni giuridiche o da apprezzamenti di fatto.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La manifesta infondatezza e l’inammissibilità del ricorso consentono la trattazione senza camera di consiglio, con decisione de plano.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile con certezza.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non rilevabile nel caso concreto.
art. 625-bis cod. proc. pen.
È la base normativa del rimedio straordinario invocato per dedotto errore di fatto sulla prescrizione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti di fatto già compiuti dalla Corte di cassazione.
- La dedotta omissione di rilevare la prescrizione è deducibile ex art. 625-bis c.p.p. solo se la mancata declaratoria della causa estintiva dipenda da un vero errore percettivo, non da un ragionamento sulla qualificazione della recidiva o sul termine prescrizionale.
- Quando la determinazione del termine di prescrizione richiede la qualificazione della recidiva o altre valutazioni giuridico-fattuali, non ricorre un errore di fatto emendabile con ricorso straordinario.
- La manifesta infondatezza del ricorso straordinario determina l’inammissibilità e legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La trattazione de plano è consentita nei casi di inammissibilità manifesta del ricorso, senza necessità del procedimento ordinario in camera di consiglio.
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