Cassazione Penale, Ordinanza n. 00483/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, a seguito di sentenza della Corte di appello che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva qualificato i fatti come detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità e rideterminato la pena, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha contestato, in relazione agli artt. 599-bis c.p.p., 609-quater c.p. e 47 c.p., che la sentenza non avesse spiegato le ragioni per cui non era stata pronunziata assoluzione, lamentando in sostanza la mancata considerazione di una causa di proscioglimento e l'erroneità della decisione nel contesto del concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono ammissibili doglianze che riguardino motivi rinunciati, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha ritenuto che il motivo proposto non rientrasse tra quelli consentiti, oltre a essere generico. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel procedimento definito con concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte d'appello ha riqualificato i fatti ai sensi della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 47 cod. pen.
È stata invocata dalla difesa in relazione all'errore, ma la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per l'inammissibilità del ricorso.
art. 609-quater cod. pen.
È stata richiamata nel motivo di ricorso dalla difesa, ma il testo non consente di ricostruire un effettivo rilievo autonomo di tale norma nella decisione.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla regolarità della formazione dell'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongano motivi rinunciati con il concordato, così come quelle che invochino la mancata verifica di cause di proscioglimento non deducibili in cassazione in tale sede.
- Le censure sulla pena sono ammissibili solo quando deducano l'illegalità della sanzione, cioè quando la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non basta contestarne la congruità o la motivazione.
- La genericità del motivo, specie in un ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., rafforza l'inammissibilità della doglianza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, anche oltre il massimo edittale nei casi previsti dalla legge.
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