Cassazione Penale, Ordinanza n. 00531/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi, ritenendo che il ricorso per cassazione, contenendo censure di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non fosse proponibile per saltum. Ha quindi disposto la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato a 150 euro di multa per il reato di cui all'art. 335 c.p., contestandogli di avere, con colpa, agevolato la sottrazione da parte di ignoti di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia giudiziaria, spostandola dal luogo di conservazione senza adottare le cautele necessarie. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi a disposizione e le deduzioni difensive, e che la condotta sarebbe semmai riconducibile al concorso colposo nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, cod. strada; inoltre ha lamentato l'assenza di un accertamento univoco sulla data, sulle modalità e sui tempi di consumazione della sottrazione, con conseguente violazione dell'art. 533 c.p.p. e del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., censurando il diniego della causa di non punibilità come basato su una formula generica, assertiva e stereotipata, priva di effettiva verifica dei presupposti applicativi.
Norme richiamate
art. 335 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado per la sottrazione colposa del bene sequestrato o affidato in custodia
art. 213, comma 4, cod. strada
richiamato dalla difesa come possibile diverso inquadramento della condotta nel concorso colposo nell'illecito amministrativo relativo alla custodia del veicolo sequestrato
art. 533 c.p.p.
evocato come parametro dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
art. 131-bis c.p.
richiamato in relazione alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente motivata nel diniego
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
indica il vizio di motivazione dedotto nel ricorso, che impedisce la proposizione del ricorso per saltum
art. 569, comma 3, c.p.p.
base normativa della conversione del ricorso per cassazione in appello quando l'impugnazione non è proponibile per saltum
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
art. 362 c.p.
non citato testualmente nel testo fornito; non incluso
art. 335 cod. pen.
nel testo della sentenza è la norma indicata per il reato contestato
Massime di principio
- Quando l'impugnazione immediata per cassazione contiene censure attinenti al vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorso non è proponibile per saltum e deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
- La presenza, tra i motivi, di una doglianza ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. impedisce l'accesso diretto alla Corte di cassazione, perché il controllo sulla motivazione richiede il previo giudizio di appello.
- La Corte, in presenza di un ricorso non proponibile per saltum, non entra nel merito delle censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla tenuta della motivazione o sulla sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto, limitandosi a disporre la conversione del gravame nel rito corretto.
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