Cassazione Penale, Sentenza n. 45279/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per plurime cessioni di cocaina e marijuana. I motivi principali invocati erano: 1) vizio di motivazione e mancanza di gravi indizi in ordine all'affectio societatis, sostenendo che la collaborazione con il marito fosse dovuta a condizione di subalternità e soggezione (vittima di un marito dispotico), che i rapporti con gli altri sodali si giustificano per legami familiari stretti e che non risultano elementi probatori di attività di spaccio, custodia di denaro o sostegno materiale al sodalizio; 2) violazione in relazione alle esigenze cautelari, contestando che il Tribunale abbia fatto ricorso a mere presunzioni legali (art. 74 DPR 309/90) senza valutare il tempo trascorso dall'ultimo episodio di acquisto di stupefacente (aprile 2022) e senza effettuare una verifica più accurata dell'attualità del pericolo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale avesse adeguatamente motivato la riforma della decisione del GIP, effettuando una disamina analitica delle intercettazioni telefoniche, delle videoriprese e dei sequestri nonché degli arresti in flagranza di alcuni sodali. Dalle risultanze emergeva che la Sudano aveva un ruolo attivo: orientava i clienti secondo le direttive del marito, curava la contabilità e manteneva rapporti con altri membri del gruppo anche dopo l'arresto del coniuge, svolgendo funzione di supplenza e contribuendo alla capacità di riorganizzazione del sodalizio. La Corte ha inoltre escluso che la posizione di subalternità coniugale, genericamente invocata, possa costituire scriminante in assenza di comprovate minacce o stato di pericolo; ha ritenuto infondato il rilievo sul tempo intercorso poiché la prognosi di reiterazione si fonda su elementi concreti che indicano la persistenza del pericolo e l'idoneità del domicilio a contenere il rischio. Conseguentemente, è confermata la misura custodiale e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base per il concorso di persone nell'esecuzione dei reati (concorso nel reato), la Corte valuta la partecipazione della ricorrente alle condotte degli altri sodali.
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme penali in materia di sostanze stupefacenti utilizzate per qualificare le plurime cessioni contestate; costituiscono i reati-fine per i quali è stata disposta la misura cautelare.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferita dalla difesa come fonte di una presunzione legale; la Corte osserva che la valutazione delle presunzioni deve essere contestualizzata con gli elementi probatori concreti (intercettazioni, sequestri, videoriprese) e non può essere applicata meccanicamente per escludere la verifica della gravità indiziaria.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alle esigenze cautelari di prevenzione: la Corte valuta la prognosi di reiterazione sulla base di elementi specifici relativi ai fatti e alla personalità dell'indagata, nonché all'idoneità degli arresti domiciliari a evitare la reiterazione.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in ordine alla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione (indicazione e sintesi dei motivi).
art. 606 primo comma, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di censura in cassazione relativo alla manifesta illogicità della motivazione: la Corte ricorda che la ricostruzione difensiva deve evidenziare una illogicità netta e manifesta per suprare la motivazione del giudice di merito.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le intercettazioni telefoniche e le videoriprese, riscontrate da sequestri e arresti, possono costituire elementi gravi e concreti a fondamento della misura cautelare quando mostrino ruoli organizzativi, coordinamento e funzioni operative.
- La mera posizione di subalternità o rapporti familiari stretti non escludono automaticamente la responsabilità penale: occorre provare coercizione effettiva o minacce che configurino uno stato di pericolo per la scriminante.
- Il tempo trascorso dall'ultimo episodio contestato non annulla di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice valuta la prognosi di reiterazione sulla base di elementi concreti che indichino la persistenza del pericolo o la capacità di riorganizzazione del gruppo.
- Per censurare la motivazione del giudice di merito in cassazione è necessario dimostrare una manifesta e rilevante illogicità o contraddittorietà, non bastano ricostruzioni alternative generiche o ipotesi preferibili.
- Le esigenze cautelari di prevenzione possono giustificare la custodia in carcere quando dagli elementi emerge un ruolo attivo dell'indagato nella conduzione o nel sostegno dell'attività delittuosa e l'inidoneità di misure meno afflittive a prevenire la reiterazione.
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