Cassazione Penale, Sentenza n. 11411/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/8/2023 con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna n. 194/12 e la riqualificazione della condotta alla luce di una sentenza della Corte costituzionale; il ricorrente deduceva vizio di motivazione sostenendo che l'effetto estensivo del giudicato previsto dall'art. 464, comma 5, c.p.p. dovrebbe operare anche quando il coimputato sia stato assolto per non aver commesso il fatto (richiesta quindi di estendere l'effetto dell'assoluzione al ricorrente), e, in subordine, chiedeva la sollevazione di questione di legittimità costituzionale. Contestava inoltre il mancato riconoscimento degli effetti della pronuncia costituzionale sulla disciplina dell'art. 181 cod. beni culturali (prescrizione e riqualificazione del fatto).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del G.i.p.: l'art. 464, comma 5, c.p.p. produce effetto estensivo solo quando la sentenza di proscioglimento riconosce l'inesistenza del fatto, la sua irrilevanza penale o la presenza di una causa di giustificazione; non è applicabile quando l'assoluzione concerne elementi soggettivi o personali che riguardano il solo coimputato (ossia il riconoscimento che solo quel concorrente non ha commesso il fatto). Ha inoltre escluso la rilevanza dell'art. 463 c.p.p. rispetto all'effetto estensivo, ha dichiarato manifesta l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta e ha confermato che la pronuncia di incostituzionalità della Corte cost. non mutava la qualificazione del fatto nel caso concreto (qui gli abusi avevano comportato superamento della soglia del 30% di volumetria) né consentiva rimettere alla fase esecutiva questioni di fatto già cristallizzate con decreto esecutivo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 464, comma 5, cod. proc. pen.
L'effetto estensivo della sentenza favorevole ai soggetti che non hanno proposto opposizione opera solo quando la sentenza riconosce l'inesistenza del fatto, la non rilevanza penale o la presenza di una causa di giustificazione; non si applica se l'assoluzione si fonda su circostanze personali del singolo concorrente.
La sospensione dell'esecuzione prevista mira a evitare effetti definitivi mentre la posizione di altri coimputati è ancora sottoposta a giudizio, ma non estende l'esito del giudizio oltre i limiti stabiliti dall'art. 464, comma 5.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte in cui si richiedeva tra l'altro che gli interventi "ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico"; in conseguenza la natura delittuosa è rimasta solo per interventi con aumento volumetria oltre il 30% o altri limiti tassativi
La Corte ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità non muti la qualifica del fatto nel caso concreto quando, come nella fattispecie, risultano realizzati interventi che superano il 30% di volumetria riconosciuta; la verifica di soglie volumetriche è questione di fatto riservata al giudizio di cognizione e non alla fase esecutiva.
sentenza Corte cost. n. 56/2016
Pronuncia sulla illegittimità costituzionale dell'art. 181 comma 1-bis nella parte indicata; la Corte territoriale e il G.i.p. hanno applicato i limiti di quella pronuncia valutando che, nel caso concreto, il reato residua perché sussiste il superamento della soglia volumetrica.
sentenza Corte cost. n. 55/2016
Richiamata dal ricorrente come possibile criterio di riqualificazione, ma il giudice ha valutato che non muta la situazione fattuale già accertata e l'esecutività del decreto penale.
sentenza Corte cost. n. 28/2022
Utilizzata dal giudice dell'esecuzione per la rideterminazione della sanzione, conformando la pena agli indirizzi di legittimità più recenti.
Richiamato nel quadro delle argomentazioni difensive sulla riqualificazione e prescrizione, ma il giudice ha ritenuto che la corretta qualificazione del fatto escludeva la prescrizione nella peggiore delle ipotesi indicata dal ricorrente.
art. 110 cod. pen.; art. 44 lett. c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norme richiamate nel capo di imputazione relativo alla responsabilità concorrente per il reato edilizio e urbanistico contestato; non sono state ritenute in contrasto con le valutazioni compiute in sede esecutiva.
Massime di principio
- L'effetto estensivo dell'assoluzione ai non opponenti (art. 464, comma 5 c.p.p.) trova applicazione solo quando la sentenza di proscioglimento elimina in radice il fatto o il suo profilo penale (inesistenza del fatto, irrilevanza penale, causa di giustificazione) e non quando l'assoluzione si fonda su circostanze personali o soggettive riferite al solo coimputato.
- La sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 463 c.p.p. non implica che l'esito del giudizio di opposizione sia automaticamente esteso a tutti i coimputati; l'effetto estensivo resta subordinato ai casi previsti dall'art. 464, comma 5.
- Questioni di fatto essenziali per la qualificazione del reato (es. misurazione della volumetria abusiva, superamento delle soglie previste) non possono essere rimesse alla fase esecutiva una volta che il decreto penale è divenuto esecutivo; vanno trattate nel giudizio di cognizione.
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma penale comporta una verifica concreta sulla sussistenza dei presupposti residui del reato: se, nonostante la declaratoria, i fatti rientrano ancora nella fattispecie residue previste dalla Corte costituzionale, la qualificazione penalmente rilevante può rimanere immutata.
- Per ottenere in esecuzione la revoca o la riqualificazione del decreto penale è necessario dimostrare che l'esito favorevole del giudizio di merito abbia carattere oggettivo e generale (inesistenza o irrilevanza del fatto) e non si limiti a circostanze soggettive riferite al singolo concorrente.
- Le questioni di legittimità costituzionale non possono essere sollevate in modo generico: devono essere formulate con indicazione delle norme costituzionali presumibilmente violate e non risultano ammissibili se manifestamente infondate o non pertinenti.
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