Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25661/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una successione di rapporti di lavoro nel gruppo Alitalia e dalla stipulazione, in data 20 giugno 2000, di un primo contratto a termine con un assistente di volo già dipendente della precedente società del gruppo. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il termine perché non erano indicate le ragioni previste dalla legge n. 230/1962, dichiarando l'esistenza di un unico rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dal 22 giugno 2000, con ricostruzione della carriera e anzianità di servizio. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) omesso esame della prescrizione, già eccepita nei gradi di merito, con riguardo sia alla domanda di nullità del termine sia alle pretese economiche; 2) violazione dell'art. 1372 c.c. per non avere ravvisato un mutuo consenso alla cessazione del rapporto, desumibile anche da ulteriori indici oltre al decorso del tempo; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'Accordo Collettivo del 31 ottobre 2008, che secondo la ricorrente avrebbe imposto di riconoscere l'anzianità solo dal momento della cessazione del rapporto e non da epoca anteriore; 4) violazione dell'art. 32 l. n. 183/2010 per non avere applicato il meccanismo risarcitorio previsto in caso di conversione del contratto a termine e per avere, secondo la tesi della ricorrente, convertito un rapporto che sarebbe già stato a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l'azione di nullità del termine è imprescrittibile e perché la questione sulle differenze retributive non era decisiva, non essendosi la Corte d'appello pronunciata sulla loro quantificazione; ha rilevato inoltre che, se la società avesse voluto una statuizione sulla prescrizione, avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi alla riproposizione ex art. 346 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione della mancata risoluzione per mutuo consenso è un accertamento di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato, come nel caso concreto, in cui i giudici di merito avevano escluso elementi ulteriori rispetto al mero decorso del tempo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto integralmente l'accordo collettivo, e comunque perché l'interpretazione degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito e la ricorrente si era limitata a contrapporre una lettura diversa senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o illogicità della motivazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale non aveva convertito un rapporto già a tempo indeterminato, ma aveva solo accertato la nullità del termine apposto al contratto del 20 giugno 2000, riconoscendo un unico rapporto subordinato con decorrenza dal 22 giugno 2000 e disponendo il ricalcolo dell'anzianità; inoltre non vi era stata una pronuncia sul quantum dell'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario, e con il richiamo al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della disciplina del trasferimento d'azienda alle vicende societarie tra le due compagnie; la Cassazione non riforma tale capo perché il ricorso è inammissibile.

  • legge n. 230/1962

    La mancata indicazione delle ragioni legittimanti il termine nel contratto del 20 giugno 2000 rendeva illegittima la clausola appositiva del termine.

  • art. 1372, comma 1, c.c.

    La deduzione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso richiede un accertamento di fatto sulla comune volontà abdicativa, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione dell'accordo collettivo è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione illogica.

  • art. 32 legge n. 183/2010

    La censura è irrilevante perché la Corte d'appello non ha applicato il regime risarcitorio da conversione in una fattispecie di conversione di un rapporto già in essere a tempo indeterminato, ma ha solo accertato la nullità del termine e la decorrenza dell'anzianità.

  • art. 346 c.p.c.

    La questione di prescrizione, non decisa in primo grado, avrebbe richiesto appello incidentale se la parte avesse voluto una pronuncia espressa sul punto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul fatto è limitato ai rigorosi confini del vizio motivazionale attualmente vigente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione di accertamento della nullità della clausola appositiva del termine è imprescrittibile; l'eventuale prescrizione può riguardare solo le conseguenze patrimoniali, ma la questione è irrilevante se il giudice di merito non ha deciso sul relativo quantum.
  • La deduzione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso postula un accertamento di fatto sulla volontà concorde delle parti di sciogliere il vincolo, che è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e completa.
  • L'interpretazione degli accordi collettivi e degli atti di autonomia privata è un giudizio riservato al merito; il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa, dovendo indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
  • Non è configurabile una censura utile quando la sentenza impugnata non abbia effettivamente disposto una conversione di rapporto già a tempo indeterminato, ma si sia limitata ad accertare la nullità del termine e a fissare la decorrenza dell'unico rapporto subordinato e della relativa anzianità.
  • Le questioni non esaminate dal primo giudice, se si vuole ottenerne la decisione in appello, devono essere devolute con gli strumenti processuali corretti; la mera riproposizione può risultare inidonea se manca l'appello incidentale richiesto dalla struttura del processo.
  • In cassazione il vizio di motivazione e le violazioni dei canoni di interpretazione contrattuale richiedono un livello elevato di specificità e autosufficienza del motivo, non soddisfatto da censure meramente assertive o parziali.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.