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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00468/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore di servizi postali)

La controversia

L'attore aveva convenuto in giudizio la società postale e due familiari conviventi per ottenere la condanna solidale al risarcimento dei danni che assumeva derivati dalla mancata consegna di due raccomandate inviate dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Tali comunicazioni contenevano richieste di adempimenti amministrativi; la loro mancata ricezione avrebbe determinato, a distanza di quattro anni, la cancellazione dell'impresa di trasporto dall'Albo degli autotrasportatori, con perdita dell'unica fonte di reddito e esclusione da una cooperativa di autotrasportatori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto quanto alla società postale, escludendone la responsabilità perché le raccomandate erano state recapitate al domicilio del destinatario a componenti del nucleo familiare ivi rinvenuti; la stessa Corte aveva invece ritenuto responsabili i familiari per mancata prova dell'ulteriore consegna delle raccomandate ricevute, ma aveva comunque negato il risarcimento per difetto di prova dello specifico danno-conseguenza. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: violazione dell'art. 1228 c.c. per avere la posta consegnato i plichi a soggetti diversi dal destinatario senza formale delega, pur conoscendo la sua qualità di imprenditore; violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte territoriale liquidato equitativamente un danno che si assumeva già accertato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che le censure sulla valutazione delle prove investono il merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale; ha inoltre escluso che nel caso concreto vi fosse stata una vera violazione delle norme processuali invocate. Ha poi ritenuto infondato anche il motivo sulla liquidazione equitativa del danno: l'attore aveva allegato soltanto la perdita della fonte di reddito, ma non aveva fornito prova del reddito percepito nell'attività cessata, dato che era suscettibile di accertamento e che quindi impediva il ricorso alla liquidazione equitativa in sostituzione delle carenze istruttorie della parte. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1228 c.c.

    è stata invocata dal ricorrente per sostenere la responsabilità della società postale per l'operato del portalettere, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti della censura

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno-conseguenza, che deve essere provato nella sua concreta entità

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è ammissibile solo quando il danno sia provato nell'an debeatur ma non quantificabile esattamente per ragioni non imputabili alla parte

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice dichiari di non applicare la regola di disponibilità della prova o utilizzi prove non introdotte dalle parti

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a prove legali un valore diverso da quello normativamente previsto o applichi prudente apprezzamento a prove soggette a diverso regime

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio relativo alla valutazione delle prove va, se del caso, dedotto nei limiti del vizio motivazionale e non come violazione di legge

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato come limite al sindacato di legittimità nei casi di doppia conforme

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare in cassazione il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che questi abbia esplicitamente disapplicato il criterio legale della prova o abbia deciso su prove non dedotte dalle parti.
  • La liquidazione equitativa del danno non può sopperire alla totale mancanza di prova di circostanze agevolmente accertabili dalla parte danneggiata; chi invoca il risarcimento deve allegare e, per quanto possibile, dimostrare gli elementi necessari alla concreta quantificazione del pregiudizio.
  • Per ottenere il risarcimento non basta allegare una condotta astrattamente dannosa: occorre provare anche il danno-conseguenza nella sua specifica incidenza patrimoniale, salvo che la sua esatta quantificazione sia oggettivamente impossibile nonostante l'ordinaria diligenza probatoria.
  • In sede di legittimità, il sindacato sulla valutazione delle prove è ristretto e non consente di sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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