Cassazione Civile, Sentenza n. 196/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva accolto l'appello di Maiellaro e condannato i proprietari/gestori (Faotto, Circelli e la Motel Carignani) al risarcimento dei danni derivanti da lavori di demolizione eseguiti dall'impresa ICG S.r.l., che avevano provocato lesioni all'immobile adiacente di Maiellaro. I ricorrenti deducono, con sette motivi di cassazione, tra l'altro: illegittimo mutamento del titolo di responsabilità (da art. 2050 c.c. ad art. 2051 c.c.), carenza di legittimazione passiva, erronea attribuzione della responsabilità ai committenti invece che all'appaltatore, errata valutazione dell'onere della prova e del caso fortuito, vizi nella quantificazione del danno e nella concessione degli interessi compensativi, e infine contestano la legittimazione attiva del danneggiato a chiamare direttamente in causa l'assicuratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei Faotto/Circelli/Motel sia il ricorso incidentale di Maiellaro contro UnipolSai. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al mutamento del titolo di responsabilità e alla carenza di legittimazione passiva, confermando che la Corte d'appello ha correttamente applicato l'art. 2051 c.c. (responsabilità da custodia) nei confronti dei committenti/gestori e che il cambiamento del titolo è ammissibile se i fatti fondanti restano gli stessi e la nuova fattispecie è stata tempestivamente dedotta. Ha escluso che la responsabilità sia esclusivamente dell'appaltatore, ribadendo il dovere di custodia e vigilanza del committente e la possibilità di corresponsabilità tra proprietario e conduttore. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul caso fortuito per mancata indicazione delle deduzioni e della prova da parte dei ricorrenti, e ha respinto le censure sulla quantificazione del danno come questioni di fatto inammissibili in sede di legittimità. Ha altresì respinto l'eccezione sulla chiamata diretta dell'assicuratore, affermando che non esiste una norma che consenta al danneggiato una azione diretta contro l'assicuratore nella specie (diversa dalla disciplina della RC auto). Sono state imposte ai ricorrenti le spese di giudizio e liquidati gli importi come indicato in dispositivo; attestata anche l'applicabilità dell'art.13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 per il contributo unificato.
Norme richiamate
Regime di responsabilità da custodia applicato ai committenti/proprietari/gestori: la consegna del bene all'appaltatore non esonera il custode dall'obbligo di vigilanza; la responsabilità è oggettiva salvo prova liberatoria del caso fortuito da parte del custode
Riferimento storico nel primo grado: il passaggio da una titulazione fondata sull'art.2050 a quella sull'art.2051 è consentito se i fatti fondanti non cambiano e la diversa fattispecie è stata tempestivamente allegata
Norma di riferimento per i motivi di cassazione invocati (vizi di diritto); la Corte valuta la fondatezza dei motivi alla luce dei presupposti di legittimità
Richiamati nei motivi relativi a difetto di chiamata in giudizio e ad altri profili processuali; la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio dedotto ove i fatti siano stati adeguatamente posti in luce
Riferimenti processuali utilizzati nelle censure sulla legittimazione passiva e sul procedimento di chiamata in causa dell'assicuratore; la Cassazione ha distinto tra litisconsorzio necessario in appello e azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore
Norme su valutazione della prova e onere della prova; la Corte ha affermato che l'onere di provare il caso fortuito grava sul presunto custode e che valutazioni probatorie sulla quantificazione del danno sono di merito
Principio generale sulla distribuzione dell'onere della prova: Cassazione conferma che spetta al custode la prova liberatoria del caso fortuito
Richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla chiamata in causa dell'assicuratore e alle spese: la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché non esiste norma che legittimi il danneggiato alla chiamata diretta dell'assicuratore nella fattispecie
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte attesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma
Citati come confronto per l'azione diretta dell'assicurato/danneggiato nella RC auto; la sentenza sottolinea che una simile disciplina non opera in generale per le polizze diverse dalla RC auto
Massime di principio
- La responsabilità per danni derivanti da lavori effettuati su un immobile può gravare sul proprietario/committente o sul conduttore ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche quando l'esecuzione è affidata a un appaltatore: la consegna dell'opera non esonera dal dovere di custodia e vigilanza
- Il mutamento del titolo di responsabilità in corso di causa (es. da art.2050 a art.2051 c.c.) è ammissibile se i fatti esposti in origine non vengono modificati e la nuova fattispecie viene tempestivamente e sufficientemente allegata
- L'onere di provare il caso fortuito quale causa liberatoria grava sul presunto custode: senza una specifica e documentata deduzione e prova, la censura sul caso fortuito è inammissibile
- Le valutazioni sulla quantificazione del danno e sulle circostanze fattuali sono questioni di merito e, salvo errori di diritto, difficilmente sono riesaminabili in sede di legittimità
- In assenza di una norma che lo preveda, il danneggiato non ha generalmente diritto di azione diretta contro l'assicuratore del responsabile; la chiamata in causa dell'assicuratore richiede regole processuali e, se non reiterata o non ammessa, non comporta automaticamente responsabilità diretta dell'assicuratore
- In appello è importante reiterare eventuali domande o istanze ritenute rilevanti (per es. richiesta di garanzia dell'assicuratore); la mancata reiterazione può precludere effetti utili in sede di cassazione
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