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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 423/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di investimento per inadempimento della banca, condannando la banca alla restituzione delle somme investite con interessi e riconoscendo alla banca il diritto a riottenere i titoli, ma negando la restituzione delle cedole incassate dall'investitore per mancanza di prova della mala fede. In Cassazione la banca ha dedotto tre motivi tra cui, in particolare, l'omesso esame di fatti decisivi relativi ai riparti percepiti dall'investitore (pagamento di euro 56.871,00 dalla procedura concorsuale e cedole per euro 2.127,59) e la corretta qualificazione giuridica degli effetti restitutori in caso di risoluzione contrattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo per omesso esame di fatto decisivo (documenti comprovanti riparti e incassi prodotti in appello non valorizzati). Ha cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione alla mancata valutazione delle somme ricevute dall'investitore e ha chiarito principi di diritto: in caso di risoluzione per inadempimento la restituzione si governa dall'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo; i frutti e gli interessi previsti contrattualmente (es. cedole) percepiti in esecuzione del contratto devono essere integralmente restituiti indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens, mentre i frutti e gli interessi che maturano per legge sulla somma oggetto di ripetizione si regolano secondo l'art. 2033 c.c. (con decorrenza diversa a seconda della buona o mala fede soggettiva dell'accipiens e con la costituzione in mora anche stragiudiziale equiparata alla "domanda"). In accoglimento del terzo motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 1458 c.c.

    Regola la retroattività della risoluzione per inadempimento; la Corte ritiene che essa comporti effetto restitutorio ma non esclude l'applicazione dei principi sulla ripetizione dell'indebito per disciplinare frutti e interessi.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato per contrasto nella disciplina degli effetti restitutori (risoluzione per impossibilità sopravvenuta) e per mostrare che l'uso della ripetizione dell'indebito è già previsto in alcune fattispecie di caducazione del contratto.

  • art. 2033 c.c.

    "dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda"

    Disciplina frutti e interessi nella ripetizione dell'indebito: applicabile alle somme divenute indebitamente percepite a seguito di inefficacia o risoluzione del contratto, ma non ai frutti/interessi dovuti contrattualmente (che vanno restituiti integralmente). La buona fede rilevante è soggettiva; la "domanda" comprende anche la costituzione in mora stragiudiziale.

  • art. 1422 c.c.

    Richiamato come norma che collega l'azione di nullità con la disciplina della ripetizione dell'indebito, a titolo esemplificativo del rapporto tra rimedi di impugnativa e ripetizione.

  • art. 1463 c.c.

    V. elemento precedente: menzionato nella disamina delle diverse forme di caducazione e relativi effetti restitutori.

  • art. 2037 c.c.

    Norma citata per evidenziare che la buona o mala fede dell'accipiens incide anche sulle conseguenze in caso di perimento o deterioramento della cosa ricevuta indebitamente.

  • art. 2038 c.c.

    Richiama la distinzione tra conoscenza e mancata conoscenza dell'obbligo restitutorio al momento dell'alienazione della cosa indebitamente ricevuta, con effetti diversi.

  • art. 2041 c.c.

    Citato tra le norme rilevanti in relazione alle eccezioni e al computo delle somme dovute; impiegato nella censura sull'omesso esame di incassi percepiti dall'investitore.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato in ordine alle conseguenze restitutorie e alle richieste riconvenzionali della banca; inserito tra i riferimenti censurati in Cassazione.

  • art. 1147 c.c.

    Disciplina la buona fede nel possesso; la Corte precisa che la buona fede rilevante per l'art. 2033 è soggettiva e distinta dalla buona fede nel possesso (art. 1147, comma 2 non applicabile all'indebito).

  • art. 1148 c.c.

    Usata per richiamare il principio secondo cui il possessore in buona fede acquista i frutti e la disciplina è distinta dalla disciplina dell'indebito.

  • art. 1838 c.c.

    Richiamato per spiegare la modalità di accreditamento delle cedole in deposito amministrazione e la natura contrattuale delle cedole stesse.

  • art. 1219 c.c.

    Riferimento alla costituzione in mora ex art. 1219 c.c., qualificata come atto che può produrre l'effetto di 'domanda' ai sensi dell'art. 2033 c.c.

  • art. 1499 c.c.

    Richiamato per argomentare che non si può, per lo stesso arco temporale, godere contemporaneamente dei frutti del bene e degli interessi sulla somma versata; aiuta a giustificare il correttivo applicativo per evitare ingiustificati arricchimenti.

  • art. 21 TUF (d.lgs. n. 58/1998)

    Richiamato per l'obbligo degli intermediari di informare adeguatamente i clienti sui rischi dei prodotti finanziari; fondamento della responsabilità informativa della banca.

  • reg. Consob n. 11522/1998, art. 28, comma 2

    Norma applicabile ratione temporis che impone agli intermediari di fornire informazioni adeguate sulla natura e sui rischi delle operazioni prima di eseguirle o consigliarle.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella critica di censura circa la valutazione delle prove; la Corte ricorda i limiti dell'azione di cassazione rispetto alla rivalutazione del fatto.

  • art. 360 c.p.c. (n. 1 e n. 5)

    Richiamato per definire inammissibilità di alcuni motivi di cassazione e per sancire l'omesso esame di fatto decisivo come vizio rilevante (n.5).

Massime di principio

  • In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione di quanto era stato dato in esecuzione del contratto si attua con l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo.
  • I frutti e gli interessi dovuti contrattualmente (es. cedole su titoli) percepiti in esecuzione del contratto caducato devono essere integralmente restituiti indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens, a causa della retroattività della risoluzione.
  • I frutti e gli interessi che maturano per legge sulla somma o sulla cosa oggetto di ripetizione sono disciplinati dall'art. 2033 c.c.: se l'accipiens è in buona fede gli interessi/frutti decorrono dalla "domanda" (anche costituzione in mora stragiudiziale), se in mala fede decorrono dal pagamento.
  • La buona fede rilevante per l'art. 2033 c.c. è soggettiva: consiste nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio da parte dell'accipiens al momento della ricezione della prestazione; non va confusa con l'imputabilità dell'inadempimento.
  • La "domanda" ai fini della decorrenza degli interessi comprende anche la costituzione in mora stragiudiziale: un atto extragiudiziale che richiami la restituzione può far decorrere gli interessi e i frutti dalla sua data.
  • Occorre evitare soluzioni che producano un ingiustificato arricchimento di una parte (es. mantenere cedole contratuali e al contempo interessi sulla somma corrisposta): la regolazione deve coordinare frutti contrattuali e interessi legali in modo da non premiare oltre misura la parte che beneficia della caducazione.
  • Nel settore dell'intermediazione finanziaria l'obbligo informativo dell'intermediario è autonomo: la conoscenza del rendimento elevato non sostituisce la necessità di informazioni specifiche sui rischi; la mancata fornitura di tali informazioni può giustificare la risoluzione della singola operazione.

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