Cassazione Civile, Sentenza n. 401/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, riformando il primo grado, aveva condannato le Donati (Vincenza e Angela) alla rimozione di abusi edilizi (trasformazione di luci in vedute, apertura di vano porta, muretto e passaggio esclusivo verso un cellaio, installazione di cancello e fabbricati abusivi sul viale comune, collettore di scarico nel giardino dell'attore) e al ripristino dei luoghi; la ricorrente deduceva in via principale violazioni processuali per omessa ammissione di prove (specialmente prova testimoniale e documentale collegata a pratiche di condono e planimetrie), errori nella valutazione della proprietà/possesso/usucapione del vialetto e del cellaio, errata interpretazione delle domande in tema di servitù di scarico e di responsabilità per danni, nonché vizio nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di Donati Vincenza e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo-autonomo. Ha confermato la correttezza della decisione di merito, ritenendo che: a) le richieste istruttorie non reiterate in modo specifico dopo il rigetto in primo grado si considerano abbandonate e la mancata riproposizione preclude la censura in cassazione; b) la valutazione delle prove e l'interpretazione della domanda sono accertamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione estremi; c) l'impugnazione incidentale adesiva è inammissibile per tardività ove non risulti collegata all'impugnazione principale nei modi previsti dalla legge. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento, se dovuto, del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 900 e ss.
Richiamati in relazione alle vedute e alle relative limitazioni: la Corte ha ritenuto che la materia sia di merito e che la prova della preesistenza della luce non ripetuta non sia stata dimostrata per i criteri di valutazione di fatto.
Codice civile, art. 1158
Richiamato sui termini di prescrizione/usucapione; la Corte ha richiamato la necessità di adeguata prova del possesso continuativo e del relativo momento iniziale, valutazione rimessa al giudice di merito.
Codice civile, art. 1159
Collegato alle modalità di possesso per usucapione; valutazione di fatto non sindacabile in cassazione salvo specifici vizi.
Codice civile, art. 2729
Riferito al valore probatorio della documentazione pubblica; la Corte ha osservato che alcune planimetrie senza protocollazione non possono supplire alla prova del titolo di acquisto.
Codice civile, artt. 869, 871, 872, 873
Richiamati in tema di distanza dalle vedute e misure cautelari/azioni in materia di immissioni e luci: la valutazione della lesione di diritti di vicinato è questione di merito.
Codice civile, art. 907
Richiamato in relazione alla disciplina delle spese tecniche e alla CTU; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli accertamenti tecnici di ufficio come risultanze di merito.
Codice civile, art. 2043
Richiamato per la domanda risarcitoria: la Corte ha ritenuto che l'evento dannoso e il nesso causale siano valutazioni di merito e che la decisione d'appello abbia affrontato la questione nei limiti del petitum.
Codice di procedura civile, artt. 112, 113, 115, 116, 346
Richiamati in relazione alle regole istruttorie e alla motivazione; la Corte ha precisato che il mancato esercizio del sindacato sulla valutazione prudente della prova del merito non è motivo di cassazione salvo specifici profili di illegittimità.
Codice di procedura civile, art. 345
Richiamato rispetto alla produzione documentale e all'ammissibilità delle prove in appello; la mancata riproposizione delle richieste istruttorie ritenute inammissibili preclude la loro rinnovazione in appello/cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (n. 3, 4, 5)
Norma di riferimento per i motivi di cassazione: la Corte ha applicato i relativi limiti di sindacato, escludendo la rilevabilità di mere controversie di fatto e di apprezzamento delle prove non costituenti vizio di diritto.
Codice di procedura civile, artt. 91 e 92
Riferiti alla liquidazione delle spese: la Corte ha ribadito il principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata e che la determinazione delle spese è un apprezzamento di merito discretionary.
Codice di procedura civile, art. 325
Richiamato in tema di termini per ricorso autonomo/incidentale adesivo: la Corte ha applicato la regola che l'atto adesivo che contiene autonome censure va proposto nei termini ordinari, pena l'inammissibilità.
Codice civile, art. 2697
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha evidenziato che il soggetto che allega fatti deve fornire la prova, e la mancata riproposizione delle prove esonera la giurisdizione di ritenere il contrario.
Codice civile, art. 2909
Citado dai ricorrenti in relazione ai termini e alla decorrenza dei presupposti di usucapione; la Corte ha trattato la questione come valutazione di merito riguardante i presupposti temporali.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado respinge richieste istruttorie, la parte deve reiterarle in modo specifico nelle conclusioni; la mancata reiterazione equivale ad abbandono e preclude la rinnovazione successiva (anche in appello e cassazione).
- La valutazione della prova documentale e testimoniale e l'accertamento della titolarità di diritti reali (proprietà, usucapione, servitù) sono tipici accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione salvo vizi di diritto, carenze motivazionali gravi o nullità processuali.
- Le consulenze tecniche di parte e gli scritti difensivi non hanno valore probatorio autonomo a meno che non contengano ammissioni della parte sottoscritte dalla stessa; non possono soppiantare la necessità di titoli di acquisto o prove pubbliche quando richiesto.
- La definizione del petitum e l'interpretazione della domanda spettano al giudice di merito; la censura in cassazione è ammissibile solo se l'interpretazione travisa palesemente il contenuto sostanziale dell'atto o determina nullità processuale o errore nella qualificazione giuridica dei fatti.
- L'impugnazione incidentale adesiva che introduce autonome censure rispetto alla sentenza impugnata è soggetta ai termini ordinari dell'impugnazione e può essere dichiarata inammissibile se proposta tardivamente; l'adesione formale al ricorso principale non sospende tali termini ove l'interesse non derivi direttamente dall'impugnazione altrui.
- La condanna alle spese segue criteri di soccombenza e discrezionalità del giudice; la parte parzialmente vittoriosa può essere condannata per spese quando non sussiste completa vittoria.
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