Cassazione Penale, Sentenza n. 16710/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure principali: 1) estinzione del reato per prescrizione, con riferimento all'art. 157 c.p., lamentando che il reato si fosse estinto prima della sentenza di appello; 2) errata determinazione della pena, poiché il fatto era stato riqualificato come violazione dell'art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006 (rifiuti non pericolosi) che prevede pene alternative (arresto o ammenda), mentre la sentenza aveva applicato una pena congiunta propria della lettera b) (rifiuti pericolosi), rendendo la pena irragionevolmente più grave e quindi illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo e il primo motivo inammissibile. Sulla prescrizione la Corte ha ricordato che la deduzione della prescrizione in cassazione è ammissibile purché il decorso del termine emerga ictu oculi dal provvedimento impugnato; nel caso la determinazione del momento di consumazione era questione di fatto non riconsiderabile in sede di legittimità, per cui il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha accertato l'illegittimità della pena applicata, essendo stata inflitta una pena congiunta non prevista per la fattispecie a titolo a); pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha altresì rilevato che, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, il reato si è estinto per prescrizione il 15/09/2023 (dopo la sentenza di appello), circostanza che ha portato all'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lettere a) e b)
La lettera a) (rifiuti non pericolosi) prevede pene alternative (arresto o ammenda). La lettera b) (rifiuti pericolosi) prevede invece pena congiunta. Nel caso di riqualificazione nel reato previsto dalla lettera a) è illegittimo applicare la pena congiunta prevista per la lettera b).
Codice di procedura penale, art. 129
Imposto al giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente cause di non punibilità rilevabili d'ufficio; se il giudice del merito omette tale dichiarazione, la sentenza di condanna può essere impugnata per palese violazione di legge.
Norma richiamata nel ricorso con riferimento alla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha valutato la questione alla luce della disciplina della prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e comma 3
Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente di dedurre in cassazione la estinzione per prescrizione anche se non eccepita in appello, purché il decorso del termine emerga in modo evidente dal provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale, art. 619
Norma citata nelle conclusioni del Pubblico Ministero con riferimento alla possibilita di rideterminare la pena; tuttavia la Corte, rilevata l'illegittimità e l'intervenuta prescrizione successiva, ha annullato senza rinvio.
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci)
Principio secondo cui è ammissibile in cassazione dedurre la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se non eccepita in appello, ma solo se il decorso del termine emergere chiaramente dal provvedimento impugnato e non richieda accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La prescrizione può essere dedotta in cassazione anche se non sollevata in appello, ma solo quando il decorso del termine emerge in modo evidente dal provvedimento impugnato senza bisogno di nuovi accertamenti di fatto.
- Nei reati permanenti come il deposito incontrollato di rifiuti la consumazione continua fino all'accertamento della cessazione della situazione antigiuridica; perciò il dies a quo della prescrizione è il momento dell'accertamento che constata la protrazione dell'illiceità.
- Se la norma incriminatrice prevede pene alternative per una specifica fattispecie non è lecito al giudice applicare una pena congiunta prevista per una diversa fattispecie: l'applicazione di una pena non corrispondente all'edittale è illegale e viziata di diritto.
- Quando in cassazione si accerta l'illegittimità della pena e contemporaneamente il reato si è estinto per prescrizione successiva all'impugnata, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio.
- Il giudizio di legittimità non è la sede per rimodellare fatti o per sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del tempus commissi delicti; questioni di fatto non possono essere decide in cassazione.
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