Cassazione Penale, Sentenza n. 7748/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), della errata valutazione delle risultanze istruttorie e della inesistenza di gravi indizi in ordine al reato associativo (art. 416-bis c.p.) e al ruolo attribuito al ricorrente di organizzatore/finanziatore; si deduceva la mancanza dei caratteri distintivi dell'associazione a delinquere (vincolo permanente, substrato organizzativo, programma criminoso, contributo consapevole dei partecipanti); (2) censura della motivazione sulle esigenze cautelari, sotto il profilo della loro inesistenza o illogicità, invocando la cessazione dell'attività illecita nell'ottobre 2021 e la conseguente impossibilità di reiterazione del reato e la mancanza di indici di persistenza dell'associazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto generico e volto a sindacare il merito nella valutazione degli indizi, cosa non consentita in sede di legittimità: il giudice di merito aveva motivato analiticamente la sussistenza di gravi indizi (intercettazioni, videoriprese, ripartizione dei compiti, ruoli apicali, attività di reclutamento, finanziamenti e vigilanza delle piantagioni). Il secondo motivo è ritenuto generico e manifestamente infondato: il Tribunale ha correttamente valorizzato il ruolo centrale del ricorrente, la sua propensione a delinquere (precedenti condanne e fatti analoghi), la pendenza di altre contestazioni e ha ritenuto non superata la "doppia" presunzione prevista per i reati di cui al d.P.R. 309/90; pertanto le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere risultano confermate. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., primo comma, lett. e)
Regola il motivo di ricorso per cassazione relativo alla errata valutazione delle risultanze; la Corte ha ritenuto il motivo generico e inidoneo a sindacare il merito valutativo degli elementi indiziari.
Citato nel corso delle conclusioni del Pubblico Ministero in relazione alla presunzione; nella decisione la Corte prende atto delle argomentazioni sul rilievo della presunzione, pur evidenziando espressamente il riferimento (nella motivazione) alla regolamentazione della presunzione cautelare.
La Corte richiama la "doppia" presunzione prevista per talune fattispecie (in particolare reati di droga aggravati), ritenendo che non sia stata superata dalla mera cessazione delle condotte nel 2021, considerati gravità, ruolo e precedenti del ricorrente.
Norma sul traffico di stupefacenti; i fatti contestati riguardano coltivazione/produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti aggravate, che hanno costituito uno dei capi di imputazione cui la Corte ha fatto riferimento nel confermare la gravità degli indizi.
Fattispecie di associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che le risultanze (conversazioni, organizzazione delle piantagioni, ruoli apicali, regole di comportamento) fossero idonee a sostenere la sussistenza di gravi indizi circa l'esistenza di un vincolo associativo aggravato.
art. 81 cpv., art. 110 c.p., art. 73 commi 1 e 4, art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990
Norme richiamate nella rubrica provvisoria per la determinazione delle aggravanti e della concorso di reati connessi alla produzione e commercializzazione di stupefacenti; la Corte ha considerato tali contestazioni nel quadro complessivo delle condotte e della gravità indiziaria.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; ha determinato l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende per il ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione una censura che si limiti a contestare la valutazione del merito probatorio senza indicare specifici vizi logici o di motivazione è generalmente inammissibile per genericità.
- Per impugnare la sussistenza di "gravi indizi" occorre contestare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito, evidenziando errori logici, omissioni probatorie o discrepanze non spiegate nella motivazione, e non limitarsi ad affermazioni generiche di insufficienza.
- La mera cessazione temporanea dell'attività illecita non elimina automaticamente le esigenze cautelari: la valutazione tiene conto del ruolo dell'indagato, della gravità del fatto, dei precedenti penali e dei rapporti con gli altri organizzatori; la "doppia presunzione" prevista per talune fattispecie richiede elementi concreti e motivati per essere ritenuta superata.
- Nel criticare le esigenze cautelari è necessario confrontarsi direttamente e analiticamente con le ragioni addotte dal giudice di merito (anche con elementi nuovi o circostanze che dimostrino una mutata situazione), altrimenti la doglianza rischia di essere considerata manifestamente infondata.
- Le impugnazioni che riguardano reati organizzati/aggravati da "tipicità associativa" richiedono una disamina dettagliata dei criteri che qualificano l'associazione (vincolo permanente, gerarchia, ripartizione dei compiti, programma criminoso), indicando perché le risultanze non soddisfano tali elementi.
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