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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17908/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto già detenuto presso la casa circondariale di Agrigento per complessivi 893 giorni ha domandato al Tribunale la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 35-ter ord. pen., deducendo di essere stato ristretto in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU. Il Tribunale ha rigettato la domanda e il detenuto ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Dal testo emerge che la censura si innesta anche sul tema della mancata esibizione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione richiesta dal giudice sulle condizioni delle celle. La Corte, pur rilevando un possibile vizio di notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato, ha deciso nel merito per ragione più liquida, ritenendo infondata l'impugnazione per difetto di prova dell'effettivo superamento della soglia minima di spazio individuale in cella collettiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse infondato perché il ricorrente non aveva assolto l'onere di provare, con idonea certificazione preventiva o altri elementi probatori, le condizioni detentive asseritamente incompatibili con l'art. 3 CEDU. L'eventuale mancata ottemperanza del Ministero all'ordine di esibizione non è stata considerata sufficiente a supplire all'inerzia probatoria dell'istante, trattandosi di strumento istruttorio residuale. Poiché dagli atti risultava, al più, una cella di sei metri quadrati condivisa con un altro detenuto oltre ai servizi igienici, ma non era provato che ciò integrasse la soglia di detenzione inumana secondo i parametri giurisprudenziali richiamati, la Corte ha rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, e conferma dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354

    prevede un indennizzo per il soggetto detenuto in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU; la domanda va accolta solo se la violazione risulta provata

  • art. 3 CEDU

    funge da parametro per valutare se le condizioni detentive abbiano superato la soglia di inumanità o degradazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato per giustificare la decisione della causa secondo il criterio della ragione più liquida

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    l'inosservanza dell'ordine di esibizione può al più costituire argomento di prova rimesso alla discrezionalità del giudice

  • artt. 118, 119 c.p.c.

    disciplinano, insieme all'art. 94 disp. att. c.p.c., i presupposti di ammissibilità dell'ordine di esibizione, strumento residuale

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    richiamato per ribadire la natura residuale e subordinata dell'ordine di esibizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, impone il presupposto processuale per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    serve a determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio per l'indennizzo da sovraffollamento o da condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU, incombe sul detenuto l'onere di allegare e provare in modo adeguato i presupposti fattuali della lesione, non essendo sufficiente un'allegazione generica.
  • La mancata ottemperanza dell'Amministrazione all'ordine di esibizione non determina automaticamente l'accoglimento della domanda: il giudice può trarne argomenti di prova, ma solo in presenza di un quadro istruttorio complessivo coerente con la pretesa attorea.
  • L'ordine di esibizione ha natura residuale e non può essere utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istante.
  • Per la verifica della soglia minima di spazio individuale in cella collettiva occorre considerare la superficie calpestabile utile al normale movimento, sottraendo i servizi igienici e gli ingombri fissi, come i letti a castello.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può decidere per la ragione più liquida senza procedere alla rinnovazione della notificazione a fini di integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieProveDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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