Cassazione Civile, Ordinanza n. 27557/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di un fondo rustico con patto di riservato dominio stipulata tra un ente pubblico venditore e più acquirenti. Nei gradi di merito era stata dichiarata la risoluzione di diritto del contratto per effetto di clausola risolutiva espressa, con conseguente condanna degli acquirenti al rilascio del fondo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo: a) la competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate agrarie, poiché il rapporto dedotto era una compravendita e non un rapporto agrario; b) inammissibile l'eccezione di prescrizione proposta per la prima volta in appello. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per carenza di concisa esposizione dei fatti, motivazione apparente e uso inconferente di precedenti; 2) violazione delle regole sulla competenza, sostenendo che la vicenda avesse sostanza agraria e dovesse essere devoluta alle sezioni specializzate; 3) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la questione di prescrizione sarebbe stata sollecitata dalla decisione di primo grado resa 'a sorpresa'; 4) violazione degli artt. 2934, 2935 e 1456 c.c. per mancato accertamento della prescrizione del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa; 5) omessa pronuncia sull'idoneità dell'atto di citazione a manifestare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza d'appello e sulla competenza, confermando che la controversia, avente ad oggetto la risoluzione di una compravendita di fondo rustico con patto di riservato dominio e il conseguente rilascio del bene, non rientra nella competenza delle sezioni specializzate agrarie. Ha inoltre considerato corretta la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta solo in appello, poiché la preclusione processuale non era stata superata dalla dedotta violazione del contraddittorio in primo grado, non ritualmente devoluta in appello. Il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto del terzo; il quinto è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa può essere validamente contenuta anche nell'atto di citazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza di merito deve contenere una, sia pure concisa, esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sufficiente a renderne comprensibile il percorso argomentativo.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata contiene una statuizione, anche sintetica, sul punto dedotto.
La motivazione può essere concisa, ma non può mancare del tutto l'esposizione dei fatti rilevanti per comprendere la decisione.
I motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge e di nullità della sentenza/omessa pronuncia.
L'eccezione di prescrizione proposta per la prima volta in appello è inammissibile.
Richiamato ai fini della dedotta incompetenza, ma ritenuto non fondato nel caso concreto.
Richiamato per il regolamento dell'eccezione di incompetenza, ma la Corte ha escluso che la controversia rientrasse nelle sezioni specializzate agrarie.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza agraria, ma ritenuto non decisivo.
Richiamato dal ricorrente ai fini della competenza agraria; la Corte ha escluso l'applicabilità al caso.
Richiamato dal ricorrente per fondare la competenza delle sezioni specializzate agrarie; la Corte ha escluso la pertinenza della norma al rapporto dedotto.
La prescrizione estingue il diritto per inerzia del titolare, ma la relativa eccezione va tempestivamente proposta.
Richiamato in relazione al dies a quo della prescrizione del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa può essere contenuta anche nell'atto di citazione o in altro atto processuale equiparato, non necessariamente in un atto stragiudiziale.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa per violazione del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie del giusto processo.
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non deve essere ampia, ma deve consentire di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la nullità ricorre solo quando il percorso argomentativo non sia ricostruibile e non siano individuabili i fatti presupposti.
- La competenza delle sezioni specializzate agrarie richiede che la controversia implichi realmente l'applicazione di norme sul rapporto agrario; se il rapporto dedotto è una compravendita di fondo rustico e l'eventuale rapporto agrario resta solo un presupposto fattuale incidentale, la competenza agraria va esclusa.
- L'eccezione di prescrizione è soggetta alle preclusioni processuali e, se non tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado, non può essere recuperata in appello salvo che la questione sia stata ritualmente devoluta nei gradi precedenti.
- La clausola risolutiva espressa può essere validamente azionata mediante la dichiarazione contenuta nell'atto di citazione o in altro atto processuale equiparato; non è necessario un previo atto stragiudiziale.
- La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile o infondata quando la questione risulti comunque decisa, anche sinteticamente, dal giudice di merito.
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