Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18268/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di revisione della sentenza irrevocabile n. 13/98 della Corte d'appello di Salerno. La ricorrente deduceva che la Corte di appello aveva errato nel ritenere il verbale di sopralluogo della polizia municipale assunto come prova fino a querela di falso e nel non aver accertato, in sede di revisione, la presunta falsità di tale atto senza necessità di nuovo giudicato sul falso. Sosteneva inoltre che la certificazione dell'anagrafe edilizia comunale avrebbe smentito il verbale e che il vero thema decidendum fosse la data degli interventi edilizi indicati nell'imputazione (ossia se gli interventi fossero anteriori al 6 marzo 1995, con conseguente maturazione della prescrizione prima del passaggio in giudicato), non la data di ultimazione dell'immobile. Contestava infine l'impostazione della Corte su principi relativi ad ultimazione, ripresa e rifinitura delle opere e sulla disciplina del condono.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che il ricorso fosse aspecifico per mancata indicazione precisa del vizio dedotto, richiamando la giurisprudenza e le norme processuali che richiedono la specificazione del difetto di motivazione. Sul merito, ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che, nel complessivo esame probatorio, ha ritenuto non dimostrata la tesi difensiva circa l'antecedenza degli interventi al 31/12/1993: il rilievo aerofotogrammetrico e la certificazione dell'anagrafe edilizia erano limitati alla visione esterna dell'opera e non idonei a smentire gli accertamenti operativi che descrivevano interventi interni proseguiti fino al 1995. Ha inoltre ribadito il principio che interventi successivi su manufatti abusivi costituiscono prosecuzione dell'opera abusiva, cosicché anche opere apparentemente di rifinitura possono integrare una ripresa dell'attività illecita. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Indica l'onere del ricorrente di enunciare i motivi del ricorso con specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la sua violazione rende il ricorso aspecifico e inammissibile.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinazione con l'art. 581 per i requisiti formali del ricorso per cassazione; la denunzia generica di vizi motivazionali è inammissibile.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati; richiede specificità nella censura della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per la parte soccombente di sostenere le spese del procedimento di cassazione, qui applicato alla ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Richiamata per la modifica introdotta all'art. 606 c.p.p. (introduzione del vizio della contraddittorietà della motivazione) e per la distinzione tra i diversi tipi di vizio motivazionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla liquidazione in favore della Cassa delle Ammende, come criterio di valutazione della sanzione pecuniaria equitativa non collegata a colpa intenzionale della ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorrente deve indicare con precisione il vizio dedotto (es. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione): denunce generiche o miste rendono il ricorso inammissibile.
  • In sede di revisione, la valutazione della falsità di documenti richiede un accertamento puntuale; tuttavia, se il ricorso per cassazione non dettaglia il vizio di motivazione relativo a tale accertamento, la Corte di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile senza riesaminare il merito.
  • Prove come rilievi aerofotogrammetrici o certificazioni di anagrafe edilizia, limitandosi alla visione esterna, potrebbero non essere sufficienti a smentire accertamenti operativi che descrivono interventi interni: è necessario valutare la natura tecnica della prova rispetto agli specifici fatti contestati.
  • Gli interventi successivi su un manufatto abusivo, anche se qualificabili formalmente come opere di manutenzione o rifinitura, possono costituire prosecuzione dell'opera abusiva e configurare nuovi reati; ciò incide sul calcolo dei termini di prescrizione (va determinata l'epoca dell'ultimo atto rilevante).
  • Per contestare la maturazione della prescrizione è essenziale provare la data dell'ultimo elemento costitutivo dell'illecito; la data di ultimazione formale dell'immobile può essere meno rilevante rispetto alla data specifica degli interventi contestati.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare un ordine di versamento alla Cassa delle Ammende, anche quando non risulti colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.