Cassazione Penale, Sentenza n. 49644/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso sostiene la nullità per violazione delle norme processuali relative ai termini a comparire per la citazione in appello (art. 601, comma 3, c.p.p.) alla luce della riforma operata dal d.lgs. n. 150/2020 (aumento del termine da 20 a 40 giorni) e della decorrenza di tale nuova disciplina. La difesa denunciava la tardività della notifica del decreto di citazione (termine inferiore a 40 giorni). In subordine erano denunciate omissioni motivazionali sulla esclusione della recidiva e sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all\'art. 62, n. 4, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri due. Ha affermato che la nuova disciplina dell\'art. 601, comma 3, c.p.p. (termine a comparire di 40 giorni) è entrata in vigore il 31/12/2022 per effetto del combinato disposto del d.lgs. n. 150/2020 e delle successive disposizioni di differimento e ha escluso che l\'art. 5-duodecies della legge n. 199/2022 abbia modificato i termini a comparire. Ne consegue che la violazione del termine a comparire integra una nullità generale dell\'intervento dell\'imputato; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte d\'Appello di Roma per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
La disposizione, nella nuova formulazione, fissa il termine a comparire per la citazione in appello in 40 giorni e si applica a decorrere dal 31/12/2022; la sua violazione integra una nullità generale dell\'intervento dell\'imputato
d.lgs. n. 150 del 2020 (c.d. "Legge Cartabia")
Ha modificato l\'art. 601 c.p.p. (tra le altre disposizioni); l\'entrata in vigore delle modifiche è stata differita e posta operativa dal 31/12/2022 in combinato disposto con successivi decreti/leggi
decreto-legge n. 228 del 30/12/2021, art. 16, comma 1
Ha fissato termini di differimento dell\'entrata in vigore delle disposizioni derivanti dal d.lgs. n. 150/2020, rilevanti per la decorrenza dell\'art. 601 c.p.p.
Utilizzato nella ricostruzione normativa per confermare la data di decorrenza delle modifiche procedurali
legge n. 199 del 2022, art. 5-duodecies
La Corte ha ritenuto che tale norma, pur estendendo il rito cartolare (covid/pandemico) sino al 30/6/2023, non incida sui termini a comparire previsti dall\'art. 601 c.p.p. e quindi non sia incompatibile con il nuovo termine di 40 giorni
art. 23-bis della legge n. 176 del 2020
Norma sul rito pandemico e trattazione scritta; la Corte ha precisato che la mera persistenza di regole sul rito cartolare non modifica i termini di citazione a comparire, salvo espresso richiamo normativo
art. 94 (disposizioni transitorie) d.lgs. n. 150 del 2020
Regola aspetti transitori del rito cartolare ma non altera i termini a comparire dell\'art. 601 c.p.p.
Stabilisce il termine entro il quale deve essere rilevata la nullità; la Corte richiama che la nullità per violazione del termine a comparire deve essere dedotta o rilevata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado
art. 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.
Delitto ascritto all\'imputato nel procedimento di merito (fatto materiale valutato nei gradi di merito), indicato negli atti ma non decisivo per la statuizione di cassazione sul profilo procedurale
Circostanza attenuante richiamata dalla difesa la cui mancata valutazione è stata assorbita dalla decisione favorevole al primo motivo
Massime di principio
- Controllare sempre la data di entrata in vigore delle modifiche normative prima di valutare la legittimità dei termini di notifica: la norma applicabile è quella vigente alla data rilevante (qui: 31/12/2022 per l\'art. 601 c.p.p.).
- La violazione del termine a comparire previsto dall\'art. 601, comma 3, c.p.p. integra una nullità generale dell\'intervento dell\'imputato; tale nullità deve essere dedotta o rilevata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (art. 180 c.p.p.).
- Le norme transitorie o quelle che estendono il rito cartolare/pandemico (ad es. art. 5-duodecies L.199/2022) non modificano i termini sostanziali procedurali (come il termine a comparire) se non vi sia un espresso richiamo o disposizione che lo preveda.
- Se la nullità procedurale principale è accertata, le eventuali censure successive (omessa motivazione su recidiva, mancata concessione di attenuanti) possono risultare assorbite e non richiedere subito un esame di merito; tuttavia vanno comunque riproposte nel nuovo giudizio.
- In presenza di dubbio sull\'applicabilità temporale di una riforma, attivare subito eccezioni proceduralmente tempestive e documentare la data delle notifiche per perseguire il rimedio della nullità.
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