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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49644/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso sostiene la nullità per violazione delle norme processuali relative ai termini a comparire per la citazione in appello (art. 601, comma 3, c.p.p.) alla luce della riforma operata dal d.lgs. n. 150/2020 (aumento del termine da 20 a 40 giorni) e della decorrenza di tale nuova disciplina. La difesa denunciava la tardività della notifica del decreto di citazione (termine inferiore a 40 giorni). In subordine erano denunciate omissioni motivazionali sulla esclusione della recidiva e sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all\'art. 62, n. 4, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri due. Ha affermato che la nuova disciplina dell\'art. 601, comma 3, c.p.p. (termine a comparire di 40 giorni) è entrata in vigore il 31/12/2022 per effetto del combinato disposto del d.lgs. n. 150/2020 e delle successive disposizioni di differimento e ha escluso che l\'art. 5-duodecies della legge n. 199/2022 abbia modificato i termini a comparire. Ne consegue che la violazione del termine a comparire integra una nullità generale dell\'intervento dell\'imputato; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte d\'Appello di Roma per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    La disposizione, nella nuova formulazione, fissa il termine a comparire per la citazione in appello in 40 giorni e si applica a decorrere dal 31/12/2022; la sua violazione integra una nullità generale dell\'intervento dell\'imputato

  • d.lgs. n. 150 del 2020 (c.d. "Legge Cartabia")

    Ha modificato l\'art. 601 c.p.p. (tra le altre disposizioni); l\'entrata in vigore delle modifiche è stata differita e posta operativa dal 31/12/2022 in combinato disposto con successivi decreti/leggi

  • decreto-legge n. 228 del 30/12/2021, art. 16, comma 1

    Ha fissato termini di differimento dell\'entrata in vigore delle disposizioni derivanti dal d.lgs. n. 150/2020, rilevanti per la decorrenza dell\'art. 601 c.p.p.

  • d.l. n. 162 del 2022, art. 6

    Utilizzato nella ricostruzione normativa per confermare la data di decorrenza delle modifiche procedurali

  • legge n. 199 del 2022, art. 5-duodecies

    La Corte ha ritenuto che tale norma, pur estendendo il rito cartolare (covid/pandemico) sino al 30/6/2023, non incida sui termini a comparire previsti dall\'art. 601 c.p.p. e quindi non sia incompatibile con il nuovo termine di 40 giorni

  • art. 23-bis della legge n. 176 del 2020

    Norma sul rito pandemico e trattazione scritta; la Corte ha precisato che la mera persistenza di regole sul rito cartolare non modifica i termini di citazione a comparire, salvo espresso richiamo normativo

  • art. 94 (disposizioni transitorie) d.lgs. n. 150 del 2020

    Regola aspetti transitori del rito cartolare ma non altera i termini a comparire dell\'art. 601 c.p.p.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine entro il quale deve essere rilevata la nullità; la Corte richiama che la nullità per violazione del termine a comparire deve essere dedotta o rilevata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado

  • art. 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.

    Delitto ascritto all\'imputato nel procedimento di merito (fatto materiale valutato nei gradi di merito), indicato negli atti ma non decisivo per la statuizione di cassazione sul profilo procedurale

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante richiamata dalla difesa la cui mancata valutazione è stata assorbita dalla decisione favorevole al primo motivo

Massime di principio

  • Controllare sempre la data di entrata in vigore delle modifiche normative prima di valutare la legittimità dei termini di notifica: la norma applicabile è quella vigente alla data rilevante (qui: 31/12/2022 per l\'art. 601 c.p.p.).
  • La violazione del termine a comparire previsto dall\'art. 601, comma 3, c.p.p. integra una nullità generale dell\'intervento dell\'imputato; tale nullità deve essere dedotta o rilevata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (art. 180 c.p.p.).
  • Le norme transitorie o quelle che estendono il rito cartolare/pandemico (ad es. art. 5-duodecies L.199/2022) non modificano i termini sostanziali procedurali (come il termine a comparire) se non vi sia un espresso richiamo o disposizione che lo preveda.
  • Se la nullità procedurale principale è accertata, le eventuali censure successive (omessa motivazione su recidiva, mancata concessione di attenuanti) possono risultare assorbite e non richiedere subito un esame di merito; tuttavia vanno comunque riproposte nel nuovo giudizio.
  • In presenza di dubbio sull\'applicabilità temporale di una riforma, attivare subito eccezioni proceduralmente tempestive e documentare la data delle notifiche per perseguire il rimedio della nullità.

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