Cassazione Civile, Ordinanza n. 10701/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
Un tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese, su ricorso di due ex dipendenti. L'ultimo liquidatore della società ha proposto reclamo deducendo che la società fosse un'impresa minore e quindi non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, perché nei tre esercizi anteriori non avrebbe avuto attivo patrimoniale né ricavi e avrebbe avuto debiti per un importo complessivo inferiore alla soglia di legge. A sostegno aveva prodotto documentazione contabile e fiscale, visure, chiusura del conto corrente, oltre ad aver articolato prova testimoniale su fatti relativi all'inattività della società, all'assenza di fatturazione, alla riduzione del personale e alla consistenza di attivo e debiti. La corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo non assolto l'onere probatorio, poiché non erano stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi e la documentazione versata in atti si riferiva a periodi ritenuti non rilevanti. In cassazione il reclamante ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi e mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio quanto a inattività, ricavi, attivo e debiti; erronea valutazione della documentazione e della prova testimoniale; violazione dei criteri probatori per dimostrare la non fallibilità o non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di un'impresa minore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, perché la ratio decidendi era comunque intellegibile. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, reputando errata la decisione di merito nella parte in cui aveva negato rilievo a documenti e prove riferiti anche a periodi anteriori al triennio rilevante, benché potessero essere utili e decisivi, anche in via presuntiva, per dimostrare il mancato superamento delle soglie di assoggettabilità. Ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il rimedio impugnatorio utilizzato contro la dichiarazione di liquidazione giudiziale
art. 2, comma 1, lett. d) CCII
requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII
la qualità di impresa minore va verificata sulla base dei parametri normativi relativi ad attivo, ricavi e debiti
in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII
richiamato in relazione ai motivi di impugnazione, ma dal testo non emerge una specifica regula decidendi autonoma
poteri istruttori ufficiosi ex art. 51, comma 10, CCII
il giudice del reclamo può esercitare poteri istruttori officiosi nel perimetro dei fatti allegati
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost.
invocato per la dedotta motivazione inesistente o apparente
in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione
art. 111, comma 6 Cost.
in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost.
invocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione
in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
la prova dei requisiti dimensionali grava sul debitore che invoca la non assoggettabilità, ma la mancata ammissione di prove offerte può viziare la decisione
in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
richiamato per l'uso di presunzioni nella dimostrazione dei fatti rilevanti
in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
le circostanze anche anteriori al triennio possono fondare presunzioni, se valutate dal giudice di merito
art. 1, comma 2, lett. b, l. fall.
art. 1, comma 2, lettera b, l. fall.
i ricavi lordi possono essere considerati in qualunque modo risultino, a prescindere dalle allegazioni del debitore
il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall.
la non fallibilità può essere dimostrata anche con mezzi alternativi ai bilanci
art. 15, comma 4, l.fall.
le informazioni urgenti e i bilanci non costituiscono prova legale esclusiva; il giudice può acquisire informazioni utili
nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall.
nel giudizio di impugnazione erano riconosciuti poteri istruttori officiosi
inclusa la cd. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.
la prova può essere tratta anche dalla corrispondenza d'impresa e da altra documentazione aziendale
relazione del curatore ex art. 33 l. fall.
la relazione del curatore è documentazione utile per verificare i debiti e la soglia di fallibilità
Massime di principio
- La qualità di impresa minore e la conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale possono essere provate dal debitore con qualsiasi documento idoneo a ricostruire storicamente attivo, ricavi e debiti, non essendo i bilanci degli ultimi tre esercizi l'unico mezzo di prova ammissibile.
- Anche documentazione e circostanze riferite a periodi anteriori al triennio rilevante possono essere valutate, anche in via presuntiva, se utili a dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale o di altri mezzi istruttori può viziare la sentenza quando il giudice fondi il rigetto sull'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova, pur a fronte dell'offerta probatoria della parte interessata.
- Nel giudizio volto a verificare la soglia di fallibilità o di assoggettabilità concorsuale, il giudice conserva poteri istruttori officiosi finalizzati a evitare dichiarazioni di insolvenza ingiustificate, ma il loro esercizio resta discrezionale e deve essere valutato in relazione alla completezza del materiale probatorio allegato.
- La prova dei requisiti dimensionali è soggetta al criterio dell'onere della prova in capo a chi invoca la non assoggettabilità, ma tale onere può essere assolto mediante un complesso di elementi documentali e presuntivi, non necessariamente coincidenti con la sola contabilità formale del triennio di riferimento.
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