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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10701/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (liquidatore)

La controversia

Un tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese, su ricorso di due ex dipendenti. L'ultimo liquidatore della società ha proposto reclamo deducendo che la società fosse un'impresa minore e quindi non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, perché nei tre esercizi anteriori non avrebbe avuto attivo patrimoniale né ricavi e avrebbe avuto debiti per un importo complessivo inferiore alla soglia di legge. A sostegno aveva prodotto documentazione contabile e fiscale, visure, chiusura del conto corrente, oltre ad aver articolato prova testimoniale su fatti relativi all'inattività della società, all'assenza di fatturazione, alla riduzione del personale e alla consistenza di attivo e debiti. La corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo non assolto l'onere probatorio, poiché non erano stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi e la documentazione versata in atti si riferiva a periodi ritenuti non rilevanti. In cassazione il reclamante ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi e mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio quanto a inattività, ricavi, attivo e debiti; erronea valutazione della documentazione e della prova testimoniale; violazione dei criteri probatori per dimostrare la non fallibilità o non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di un'impresa minore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, perché la ratio decidendi era comunque intellegibile. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, reputando errata la decisione di merito nella parte in cui aveva negato rilievo a documenti e prove riferiti anche a periodi anteriori al triennio rilevante, benché potessero essere utili e decisivi, anche in via presuntiva, per dimostrare il mancato superamento delle soglie di assoggettabilità. Ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51 CCII

    è il rimedio impugnatorio utilizzato contro la dichiarazione di liquidazione giudiziale

  • art. 2, comma 1, lett. d) CCII

    requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII

    la qualità di impresa minore va verificata sulla base dei parametri normativi relativi ad attivo, ricavi e debiti

  • art. 121 CCII

    in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII

    richiamato in relazione ai motivi di impugnazione, ma dal testo non emerge una specifica regula decidendi autonoma

  • art. 51, comma 10, CCII

    poteri istruttori ufficiosi ex art. 51, comma 10, CCII

    il giudice del reclamo può esercitare poteri istruttori officiosi nel perimetro dei fatti allegati

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost.

    invocato per la dedotta motivazione inesistente o apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 111, comma 6 Cost.

    in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 comma 6 Cost.

    invocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 2697 c.c.

    in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    la prova dei requisiti dimensionali grava sul debitore che invoca la non assoggettabilità, ma la mancata ammissione di prove offerte può viziare la decisione

  • art. 2727 c.c.

    in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    richiamato per l'uso di presunzioni nella dimostrazione dei fatti rilevanti

  • art. 2729 c.c.

    in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    le circostanze anche anteriori al triennio possono fondare presunzioni, se valutate dal giudice di merito

  • art. 1, comma 2, lett. b, l. fall.

    art. 1, comma 2, lettera b, l. fall.

    i ricavi lordi possono essere considerati in qualunque modo risultino, a prescindere dalle allegazioni del debitore

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall.

    la non fallibilità può essere dimostrata anche con mezzi alternativi ai bilanci

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    art. 15, comma 4, l.fall.

    le informazioni urgenti e i bilanci non costituiscono prova legale esclusiva; il giudice può acquisire informazioni utili

  • art. 18 l.fall.

    nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall.

    nel giudizio di impugnazione erano riconosciuti poteri istruttori officiosi

  • art. 2220 c.c.

    inclusa la cd. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.

    la prova può essere tratta anche dalla corrispondenza d'impresa e da altra documentazione aziendale

  • art. 33 l. fall.

    relazione del curatore ex art. 33 l. fall.

    la relazione del curatore è documentazione utile per verificare i debiti e la soglia di fallibilità

Massime di principio

  • La qualità di impresa minore e la conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale possono essere provate dal debitore con qualsiasi documento idoneo a ricostruire storicamente attivo, ricavi e debiti, non essendo i bilanci degli ultimi tre esercizi l'unico mezzo di prova ammissibile.
  • Anche documentazione e circostanze riferite a periodi anteriori al triennio rilevante possono essere valutate, anche in via presuntiva, se utili a dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale o di altri mezzi istruttori può viziare la sentenza quando il giudice fondi il rigetto sull'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova, pur a fronte dell'offerta probatoria della parte interessata.
  • Nel giudizio volto a verificare la soglia di fallibilità o di assoggettabilità concorsuale, il giudice conserva poteri istruttori officiosi finalizzati a evitare dichiarazioni di insolvenza ingiustificate, ma il loro esercizio resta discrezionale e deve essere valutato in relazione alla completezza del materiale probatorio allegato.
  • La prova dei requisiti dimensionali è soggetta al criterio dell'onere della prova in capo a chi invoca la non assoggettabilità, ma tale onere può essere assolto mediante un complesso di elementi documentali e presuntivi, non necessariamente coincidenti con la sola contabilità formale del triennio di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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