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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18219/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze irrevocabili: 1) Corte d'appello di Milano, sent. n. 2975/2020 (irrevocabile 3/5/2022) per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (capo H) commesso a Milano; 2) Corte d'appello di Catanzaro, sent. n. 881/2023 (irrevocabile 15/3/2024) per reati agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 73 DPR 309/1990 (capi 34 e 35) commessi tra ottobre 2017 e luglio 2018 in varie località (Calabria e Milano). La difesa ha sostenuto l'identità del bene giuridico, la sovrapposizione temporale e l'esistenza di una filiera criminale unitaria: Leoci avrebbe approvvigionato in Calabria per rivendere a Milano, svolgendo funzioni di acquisto, custodia, trasporto e cessione nell'ambito di un medesimo disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che gli episodi fossero funzionalmente e strutturalmente distinti (acquisti dalla associazione calabrese vs. partita milanese acquistata da altri), quindi non preordinati a un unico programma criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato: è stato accertato un travisamento della prova da parte del giudice dell'esecuzione, che aveva attribuito alla sentenza milanese (capo H) un significato contrario rispetto a quanto effettivamente motivato dai giudici di merito (il capo H era accertato come episodio di cessione da parte di Leoci, non come acquisto). Tale errore percettivo ha inciso sulla valutazione della sussistenza della continuazione ex art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p. La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che valuti congiuntamente tutti gli elementi rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Strumento procedurale che consente al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina della continuazione quando da sentenze irrevocabili emerga un unico programma criminoso originario che lega le diverse condotte.

  • art. 81 cod. pen. (comma finale, continuazione)

    Definisce il vincolo della continuazione: è richiesta un'originaria progettazione di una serie di reati come parti di un tutto unitario, non bastando una generica abitudine a delinquere.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nelle sentenze di merito è il titolo di reato ricorrente che costituisce il nucleo fattuale da valutare ai fini della continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Motivo di ricorso per cassazione relativo al travisamento della prova; utilizzato per censurare l'errata rappresentazione di fatti pacifici emersi nel processo di cognizione.

Massime di principio

  • La continuazione richiede che i reati siano parte di un "unico programma criminoso" concepito fin dall'inizio almeno nelle linee essenziali; non è sufficiente la mera serialità o l'abitudine a delinquere.
  • Per riconoscere la continuazione si possono valorizzare indici quali unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità del bene giuridico protetto, analogia del modus operandi e costante compartecipazione degli stessi soggetti; la presenza anche di alcuni indici significativi può essere sufficiente.
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare con rigore le risultanze delle sentenze di merito: un'errata attribuzione di fatti (es. scambiare il ruolo di venditore con quello di acquirente) costituisce travisamento della prova e può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Il vizio di travisamento è decisivo quando l'errore percettivo introduce nella motivazione fatti non esistenti o omette fatti esistenti in modo da rendere illogica la decisione; il ricorrente in cassazione deve evidenziare tale difetto con riferimento agli atti processuali.
  • In presenza di indizi di una "filiera criminale unitaria" (es. approvvigionamento in una regione e cessione in un'altra come fase della stessa attività), il giudice dell'esecuzione deve considerare la possibile continuazione prima di escluderla sulla base di una valutazione formale o di una lettura frazionata delle sentenze.
  • La Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio quando il giudice dell'esecuzione non consideri correttamente elementi decisivi emersi nelle sentenze di cognizione; il nuovo giudizio dovrà valutare congiuntamente tutti gli elementi fattuali e indiziari.

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