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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25248/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce che, in sede di esecuzione, aveva revocato la confisca delle quote e dell'intero compendio aziendale della Pascar S.r.l. disposta con sentenza irrevocabile del Tribunale di Taranto (confisca ex art. 12-sexies D.L. 306/1992, ora art. 240-bis c.p.). Il ricorso censura in particolare: (i) l'asserita incompatibilita dell'incidente di esecuzione con la tutela prevista per una confisca disposta mediante sentenza di condanna (sostenendo che l'unico strumento sarebbe la revisione); (ii) la qualifica dei ricorrenti come non terzi, avendo questi partecipato alla fase cautelare con istanze e impugnazioni; (iii) la mancanza di novita e la sovrapponibilita della consulenza prodotta in sede di incidente rispetto a quanto gia depositato in fase cautelare; (iv) la presunta illegittima rivalutazione integrale del compendio probatorio effettuata dal giudice dell'esecuzione. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili/infondate le censure relative all'inapplicabilita dell'incidente di esecuzione e alla qualificazione dei ricorrenti come non terzi, affermando che la partecipazione alla fase cautelare non equivale alla partecipazione al giudizio di cognizione, ma ha accolto il motivo relativo alla carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, perche il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato circa l'effettiva riferibilita dei beni ai terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso del Procuratore Generale: ha confermato che l'incidente di esecuzione e' ammissibile a favore di terzi che non hanno partecipato al giudizio di cognizione e che il giudice dell'esecuzione puo' valutare anche il materiale probatorio gia' acquisito per verificare la titolarita del bene; pero' ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la decisione alla Corte d'Appello di Lecce perche' integri la motivazione e compia una specifica verifica sulla effettiva proprieta dei beni da restituire, rendendo esplicito il ragionamento e la valutazione delle allegazioni dei terzi. In sintesi: ricorso parzialmente fondato, annullamento con rinvio per carenza motivazionale sulla questione della titolarita dei beni.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per l'opposizione/ricorso avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione procede secondo il rito del libro dell'esecuzione e sulle sue pronunce e' esperibile opposizione nelle forme indicate.

  • art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.)

    Norma che ha disciplinato la confisca per reati collegati alla criminalita organizzata; nel giudizio di merito la confisca e' stata disposta ai sensi di questa disposizione e costituisce il titolo della misura contestata.

  • artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Indicano il procedimento applicabile alle pronunce di confisca in sede esecutiva e le modalita dell'opposizione e dell'incidente di esecuzione; la Corte ne ricava il quadro procedurale per il controllo giudiziale delle misure esecutive.

  • art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che prevede la possibilita di citare il terzo nel processo di cognizione; la Corte segnala che la mancata citazione non esclude il rimedio dell'incidente di esecuzione a tutela del terzo non parte.

  • art. 28 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato per contrastare analogie con il procedimento di prevenzione: disciplina la revocazione delle misure di prevenzione quando sopravvengono prove nuove; la Corte distingue tra rimedi previsti per misure di prevenzione e quelli applicabili alla confisca disposta in sede penale.

Massime di principio

  • Se un terzo non ha partecipato al giudizio di cognizione che ha disposto la confisca, puo' proporre incidente di esecuzione per ottenere la restituzione dei beni: l'incidente e' un rimedio restitutorio che garantisce il contraddittorio del terzo.
  • La partecipazione del terzo alla sola fase cautelare (istanze di dissequestro, ricorsi cautelari) non equivale alla partecipazione al processo di cognizione; pertanto non gli si puo' precludere automaticamente l'accesso all'incidente di esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione puo' valutare il compendio probatorio acquisito in cognizione e le prove aggiunte dal terzo per accertare la titolarita del bene, ma non puo' sindacare la responsabilita penale ormai definita nei confronti del condannato.
  • Perche l'incidente di esecuzione abbia esito favorevole il terzo deve allegare e documentare elementi idonei a dimostrare l'effettiva proprieta o il mancato nesso di responsabilita col condannato; non e' sufficiente una critica generica al provvedimento di merito.
  • Il giudice dell'esecuzione e' obbligato a motivare puntualmente la decisione sulla titolarita dei beni: motivazioni generiche che si limitano a criticare il giudizio di cognizione sono insufficienti e possono determinare l'annullamento con rinvio.
  • Se il terzo e' stato regolarmente citato e ha partecipato al giudizio di merito, i suoi rimedi sono quelli ordinari (appello, ricorso per cassazione, revisione) e l'incidente di esecuzione e' in genere precluso.

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