Cassazione Civile, Ordinanza n. 28407/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un podere agricolo, poi seguito dall'esercizio del riscatto agrario da parte dei conduttori. La società acquirente ha sostenuto che l'operazione fosse in realtà strumentale a consentire a un terzo di intestarsi fittiziamente il fondo, eludendo la disciplina sulla prelazione agraria e il divieto di alienazione, perché una parte della provvista sarebbe provenuta dal terzo o dalla sua famiglia e vi sarebbero stati indizi di una successiva destinazione del terreno al medesimo terzo. In primo grado le domande sono state rigettate per difetto di prova dell'accordo illecito e dell'interposizione fittizia; in appello il rigetto è stato confermato, ritenendosi insufficiente la sola dimostrazione di un apporto finanziario del terzo e di successive circostanze di fatto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2729, 116 e 230 c.c., sostenendo che i giudici di merito non avessero valorizzato correttamente il quadro presuntivo, il mutamento della versione del terzo sulla provvista e una dichiarazione successiva che avrebbe attestato un accordo di ritrasferimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato il contenuto del mutuo fondiario stipulato dai conduttori, che avrebbe indicato l'acquisto solo di una parte del fondo; 3) violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. in tema di spese, per mancata compensazione nonostante la condotta asseritamente scorretta del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova di univoci elementi costitutivi del contratto in frode alla legge e dell'interposizione fittizia. La Corte ha osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo, operazione preclusa in sede di legittimità; inoltre il secondo motivo era comunque precluso dal principio della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 4, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la condanna alle spese in favore di tutte le parti controricorrenti era coerente con l'integrale soccombenza della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è invocabile solo nei limiti consentiti e non quando opera la preclusione della doppia conforme
la valutazione dei presupposti delle presunzioni semplici è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, salvo motivazione illogica o contraddittoria
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi non legali o utilizza prove non dedotte/disposte fuori dai limiti di legge, non per la mera diversa valutazione del materiale istruttorio
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure probatorie, ma senza autonoma decisività nella decisione
il ricorso deve essere autosufficiente, indicando dove e come le censure siano state dedotte nei gradi di merito
la doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.
richiamato per sostenere la scorrettezza processuale della controparte ai fini delle spese
la compensazione delle spese non è dovuta in assenza dei relativi presupposti, specie in presenza di soccombenza integrale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che formalmente deduce violazione di legge ma in realtà sollecita una nuova valutazione delle prove è inammissibile, perché il sindacato di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sul quadro istruttorio.
- In tema di presunzioni semplici, spetta al giudice di merito scegliere gli indizi, valutarne gravità, precisione e concordanza e trarne il ragionamento inferenziale; in cassazione è censurabile solo un ragionamento manifestamente illogico o la violazione dei canoni giuridici della presunzione, non la mera diversa lettura degli elementi di fatto.
- L'omessa valutazione di un singolo indizio non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., se la decisione è comunque sorretta da una ratio autonoma e sufficiente e se la critica mira solo a ottenere un diverso risultato probatorio.
- Quando vi è "doppia conforme" tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi è precluso nei limiti dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente divergenze tra le ragioni delle due decisioni.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di uso di prove non dedotte o di attribuzione a prove non legali di efficacia vincolante; non basta lamentare che il giudice abbia dato una lettura non condivisa del materiale probatorio.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e la compensazione richiede presupposti specifici: non è sufficiente allegare generiche scorrettezze processuali della controparte se la parte che domanda la compensazione è integralmente soccombente.
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