Cassazione Civile, Ordinanza n. 16516/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla ricorrente relativa all'adesione alla definizione agevolata e alla comunicazione dell'Agente della riscossione, ritenendo sussistente la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa all'anno d'imposta 2004, deducendo di avere già provveduto al pagamento dell'IRAP, degli interessi e delle sanzioni mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 472 del 1997. In primo grado il ricorso è stato accolto solo parzialmente, con conferma della debenza delle sanzioni per ritardato pagamento; la decisione è stata poi confermata in appello. In Cassazione la società ha proposto ricorso su due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di aver ricevuto dall'Agente della riscossione comunicazione che non era dovuto alcun importo a titolo di definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione
art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dalla società come fondamento del ravvedimento operoso e del pagamento di imposta, interessi e sanzioni
art. 6 del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato come disciplina della definizione agevolata ('rottamazione') su cui la società ha fondato la richiesta di estinzione
richiamato per l'assegnazione del ricorso alla trattazione in camera di consiglio
Cass. n. 10198 del 2018
richiamata come precedente sulla dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere
Cass. n. 27805 del 2019
richiamata come precedente sulla dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente documenti l'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria e la conseguente mancanza di importi ancora dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche sulla base di documentazione depositata telematicamente in Cassazione, se idonea a dimostrare che la controversia non ha più oggetto attuale.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola della compensazione di fatto indicata dalla Corte, restando a carico di chi le ha anticipate.
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