Cassazione Penale, Ordinanza n. 18694/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.u.p. che, a seguito di applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato sei mesi di reclusione e 1.800 euro di multa per reati in materia di armi e un ulteriore trattamento sanzionatorio di dieci giorni di reclusione e 200 euro di multa per ricettazione, con sostituzione della pena nella misura di 196 giorni di lavoro di pubblica utilità. Il ricorso articolava tre censure: la prima riguardava l'asserita illegalità della pena per erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee; la seconda contestava la mancata confisca di armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti atti ad offendere; la terza lamentava la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse proposto per ragioni diverse da quelle tassativamente ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha considerato inammissibili tutte le doglianze: la prima perché attiene a profili di commisurazione della pena e non a una pena illegale in senso tecnico; la seconda perché la confisca in materia di armi è obbligatoria e la censura non rientra tra i motivi consentiti; la terza perché nel patteggiamento l'impugnazione è limitata alle ipotesi previste dalla norma richiamata e non consente di dedurre la violazione dell'art. 129 c.p.p. in questi termini.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione concordata della pena (patteggiamento).
individua in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le doglianze che riguardano profili di commisurazione della pena o la mancata verifica ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili se non rientranti nelle ipotesi previste.
la sua dedotta violazione non è motivo di ricorso ammissibile contro la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
i profili attinenti alla valutazione dei parametri di commisurazione della pena rientrano nella discrezionalità sanzionatoria e non integrano, di per sé, illegalità della pena.
richiamati quali limiti edittali generali e di specie oltre i quali la pena diviene illegale.
norma incriminatrice per fatti in materia di armi contestati all'imputato.
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione relativo alle armi/munizioni/esplosivi.
norma incriminatrice relativa alla ricettazione contestata nel caso concreto.
richiamato come base della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 2 L. n. 895 del 1967 e art. 678 c.p.
connesse alla confisca obbligatoria di armi, munizioni, esplosivi e oggetti atti ad offendere in caso di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure che esulano da tali ipotesi sono inammissibili.
- La pena è "illegale" solo quando la sanzione applicata non è prevista dall'ordinamento oppure supera i limiti legali edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie; non lo è per mere violazioni intermedie dei criteri di calcolo o per vizi del giudizio di comparazione tra circostanze, se il risultato finale resta entro i limiti di legge.
- Le doglianze che investono la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, inclusa la valutazione dei parametri dell'art. 133 c.p. o il bilanciamento delle circostanze, non integrano di regola un vizio di illegalità della pena deducibile in cassazione contro il patteggiamento.
- Nel patteggiamento, la mancata applicazione di una confisca obbligatoria non può essere utilmente censurata oltre i limiti dei motivi consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
- La dedotta mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo autonomamente deducibile contro la sentenza di applicazione della pena quando l'impugnazione non rientra nelle ipotesi tassative previste per il patteggiamento.
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