Cassazione Penale, Ordinanza n. 18665/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29 ottobre 2024, in parziale riforma della decisione di primo grado e a seguito di richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. formulata dalle parti, rideterminava la pena inflitta all'imputato per i reati di rapina, porto in luogo pubblico di armi clandestine e ricettazione. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l'assenza di motivazione della sentenza impugnata, assumendo in particolare che la Corte territoriale non avesse verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso sia proponibile solo per motivi attinenti alla formazione del consenso della parte al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, oppure per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della sentenza. È invece inammissibile la doglianza relativa alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, in generale, alle questioni rinunciate o ai vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa su richiesta di concordato è impugnabile in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione, oppure per l'omessa dichiarazione di prescrizione già maturata prima della pronuncia.
art. 129 c.p.p.
La mancata verifica delle condizioni di proscioglimento non costituisce, da sola, motivo ammissibile di ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione ha un oggetto limitato: sono deducibili soltanto vizi attinenti alla volontà negoziale delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione, nonché l'omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima della sentenza.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. per contestare questioni espressamente o implicitamente rinunciate, né per dedurre la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi nei quali la prescrizione fosse già maturata prima della pronuncia.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili solo quando la sanzione sia illegale, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; diversamente, tali doglianze non sono ammissibili nel ricorso contro la sentenza di concordato.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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