Cassazione Penale, Ordinanza n. 18666/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché presentati personalmente dagli imputati, in violazione della disciplina sulla rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto una richiesta ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato le pene inflitte a due imputati per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata a truffe in danno di persone anziane e per vari reati-fine. Gli imputati hanno proposto ricorso personalmente chiedendo l'annullamento della sentenza sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe verificato l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo, rilevando preliminarmente l'inammissibilità dei ricorsi perché proposti personalmente dagli imputati, in contrasto con l'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla l. n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione da parte di difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Nel caso di uno dei ricorsi, la mera autenticazione della firma da parte del difensore non è stata ritenuta sufficiente a far desumere la volontà del difensore di fare proprio l'atto.
Norme richiamate
Disposizione richiamata solo per descrivere il contesto della decisione di appello resa a seguito di richiesta delle parti, con rideterminazione della pena.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Norma posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in forma non consentita.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; è esclusa la proposizione personale da parte dell'imputato.
art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103
La modifica normativa è richiamata quale fonte dell'esclusione della facoltà della parte di proporre personalmente ricorso per cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: la sottoscrizione deve provenire da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La mera autenticazione della firma del ricorrente da parte del difensore non equivale, di per sé, alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore né consente automaticamente di ritenere che il difensore abbia fatto proprio l'atto.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma alla cassa delle ammende in presenza di colpa.
- Le questioni di merito dedotte con un ricorso formalmente inammissibile non vengono esaminate, poiché la mancanza del requisito formale impedisce l'accesso al giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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