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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto un accordo ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena inflitta a un imputato per il reato di tentata rapina impropria. L'imputato ha poi proposto personalmente ricorso per cassazione, dichiarando di "riservare i motivi al difensore". La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato proposto in forma personalmente dall'imputato, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale, e comunque era privo di motivi specifici; da ciò ha tratto l'inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, e perché privo di motivi. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    norma richiamata per descrivere la parziale riforma in appello su richiesta concordata delle parti, con rideterminazione della pena

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    base normativa dell'inammissibilità del ricorso proposto in forma non consentita

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità

  • art. 1, comma 63, L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità della impugnazione, comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La mera autenticazione della firma dell'imputato da parte del difensore non equivale a una sottoscrizione del ricorso da parte del difensore né consente di ritenere che il difensore abbia fatto proprio l'atto.
  • Un ricorso privo di motivi specifici è autonomamente inammissibile, perché non soddisfa il requisito minimo di contenuto dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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