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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Con sentenza del 17 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la richiesta concordata ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena irrogata a un imputato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena, con particolare riferimento agli aumenti applicati a titolo di continuazione tra i reati. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, osservando che contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo questioni relative alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato oppure all’omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della pronuncia. Restano invece precluse doglianze su motivi rinunciati, art. 129 c.p.p., circostanze e vizi di pena che non integrino illegalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza concordata in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici: formazione del consenso, consenso del pubblico ministero, difformità della decisione rispetto al concordato e omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della pronuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ravvisabile colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01

    Le Sezioni Unite hanno delimitato i motivi di ricorso proponibili contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., includendo l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della pronuncia.

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi strettamente inerenti alla formazione del consenso o alla corrispondenza tra accordo e decisione, non anche per censure generiche sulla motivazione della pena.
  • Le doglianze relative alla determinazione della pena, agli aumenti per continuazione o all’applicazione delle circostanze sono inammissibili quando non denuncino una sanzione illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • L’omessa declaratoria di prescrizione maturata anteriormente alla sentenza concordata costituisce uno dei pochi profili deducibili in cassazione avverso tale tipo di decisione.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell’impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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