Cassazione Penale, Ordinanza n. 18661/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per il reato di ricettazione nei confronti di due imputati. Nell'interesse dei condannati è stato proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia i ricorsi sono stati sottoscritti da un difensore che non risultava iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, ma solo nell'albo ordinario degli avvocati. La Corte ha quindi rilevato un vizio originario e insanabile dell'impugnazione, tale da renderla inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che l'atto era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Ne è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale comporta inammissibilità radicale dell'impugnazione, non sanabile.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
- La mancanza del requisito soggettivo del difensore cassazionista integra un vizio radicale dell'impugnazione, che non è suscettibile di sanatoria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per causa imputabile alla parte, il giudice di legittimità può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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