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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36510/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 9 marzo 2026 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada; la pena è indicata nel testo come quella ritenuta di giustizia, senza precisazione della misura. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità, contestando che la prova della guida potesse ricavarsi dalla segnalazione anonima di un veicolo contromano e dal fatto che, al momento del controllo, egli fosse nell’auto ferma, parcheggiata nel corretto senso di marcia. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria del 21 settembre 2026 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Le censure sulla responsabilità erano reiterative di quelle già disattese in appello e non formulavano una critica specifica alla motivazione impugnata: la Corte territoriale aveva riferito che i carabinieri avevano raccolto sul posto informazioni secondo cui il conducente, accortosi di avere imboccato l’arteria contromano, aveva invertito repentinamente il senso di marcia e si era disposto sul lato destro. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui la fermata è fase della circolazione, sicché non esclude la guida il fatto che l’imputato fosse fermo nell’auto al momento del controllo. Anche il motivo sulla particolare tenuità e sulle attenuanti generiche è stato ritenuto meramente reiterativo e avversativo: la valutazione della Corte d’appello, che aveva escluso la minima offensività in ragione della gravità complessiva della condotta di guida in stato di ebbrezza contromano, è stata reputata non manifestamente illogica e pertinente anche rispetto ai criteri dell’art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La Corte ha anche richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui anche la fermata costituisce una fase della circolazione ed è, pertanto, irrilevante che al momento del controllo l'imputato fosse fermo all'interno dell'auto (ex plurimis Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Rv. 285750 - 01).

    Nel reato contestato, la circostanza che il conducente sia fermo nell’auto al momento del controllo non esclude la rilevanza della condotta di guida, poiché anche la fermata costituisce una fase della circolazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il fatto non potesse essere considerato di minima offensività in ragione della gravità complessiva della condotta di reato come descritta (guida in statio di ebbrezza contromano).

    L’esclusione della particolare tenuità può fondarsi sulla valutazione della gravità complessiva della condotta; nel caso esaminato, la guida in stato di ebbrezza contromano è stata ritenuta incompatibile con la minima offensività.

  • art. 133 c.p.

    Sulla base della medesima valutazione e, dunque, con pertinente richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la Corte ha anche escluso che nel caso di specie potessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

    La valutazione della gravità complessiva del fatto, condotta secondo i criteri dell’art. 133 c.p., può sorreggere anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La fermata del veicolo costituisce una fase della circolazione; pertanto, il fatto che il conducente sia fermo all’interno dell’auto al momento del controllo non esclude di per sé la responsabilità per la condotta di guida contestata.
  • La censura di legittimità sulla motivazione è inammissibile quando si limita a reiterare doglianze già disattese dal giudice d’appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata considerando il disvalore complessivo della condotta; la gravità della guida in stato di ebbrezza contromano può giustificare l’esclusione della minima offensività.
  • La valutazione della gravità della condotta secondo i criteri dell’art. 133 c.p. può sostenere, sulla base della medesima motivazione, sia il diniego della particolare tenuità sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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