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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08345/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aiello impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile di falsi in atti pubblici (capi Q, DD, EE e BBB) nell'ambito di un'associazione finalizzata a truffe alle assicurazioni. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) vizio di motivazione e insufficiente prova rispetto al capo BBB) riguardante la presenza e la sottoscrizione attribuita a Rahhal El Faddouli (contestazioni su rilevazioni del passaporto, attendibilita' del teste e perizia calligrafica); (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione delle relazioni di servizio (capi Q e DD) come atti pubblici fidefacenti nonostante la mancata sottoscrizione, e presunta incompatibilita' col giudicato formato a carico di coimputati (Varisto e Coan) acquisito ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.; (3) inutilizzabilita' degli accertamenti tecnici sui telefoni cellulari dell'imputato e corretta qualificazione come atti ripetibili o irripetibili (problemi di videoriprese, estrazione dati e restituzione dispositivi); (4) violazione degli artt. 20-bis c.p. e 598-bis c.p.p. per il mancato esame sull'eventuale sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo BBB): ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte territoriale sulla prova della falsita' del verbale di rimessione della querela e sulla consapevolezza di Aiello circa l'identita' della persona presente in Questura, rilevando l'omessa considerazione delle specifiche contestazioni relative al passaporto e all'attendibilita' del teste; ha annullato la condanna per il capo BBB) e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su quel capo. Gli altri motivi sono stati rigettati: il secondo motivo (atto fidefacente e giudicato dei coimputati) e il terzo (accertamenti sui telefoni) sono stati ritenuti infondati; il quarto motivo e' stato dichiarato assorbito. La condanna resta dunque confermata per i rimanenti capi (Q, DD, EE e altri), con eseguibilita' della pena principale per tali capi ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    Definisce la categoria degli atti pubblici dotati di fede privilegiata; la Corte interpreta che tali atti devono essere predisposti a garanzia della pubblica fede e redatti da pubblico ufficiale investito di speciale potestà documentatrice; la mancanza della firma non esclude la natura fidefacente se l'autore e la predestinazione dell'atto alla prova sono comprovati

  • art. 2699 cod. civ.

    Norma civilistica che definisce atto pubblico; la Corte chiarisce che, ai fini penali, la nozione e' piu' ampia e comprende anche atti redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni e atti interni con rilevanza probatoria

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'acquisizione nel processo di sentenze definitive emesse nei confronti di altri imputati; la Corte ribadisce che tali sentenze forniscono prova dei fatti storici accertati ma non vincolano il giudice quanto alla qualificazione giuridica di quei fatti nella posizione di altri imputati

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudicato acquisito ai sensi dell'art. 238-bis deve essere valutato come elemento di prova (non autosufficiente) ai sensi delle regole probatorie e richiede riscontri corroboranti per assumere valore decisivo

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Norme sull'accertamento tecnico irripetibile (comma 1) e sulla possibilita' per l'indagato di promuovere incidente probatorio (comma 4); la Corte ricorda che la mancata tempestiva richiesta di incidente probatorio quando previsto dal P.M. comporta la decadenza dall'eccezione di non ripetibilita' successiva

  • legge 18 marzo 2008, n. 48

    Imposta l'obbligo di adottare modalita' acquisitive che garantiscano la conformita' dei dati informatici a quelli originali; tuttavia la violazione dei protocolli non comporta automaticamente inutilizzabilita' della prova, ma influenza l'attendibilita' che va valutata concretamente

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di annullamento limitato a parte della pronuncia, la pena puo' rimanere eseguibile per le parti della sentenza divenute definitive; la Corte ha disposto l'eseguibilita' della pena per i capi rimasti in giudicato

  • art. 61, n. 2; art. 48; art. 479 cod. pen. in relazione ad artt. 48 e 476

    Articoli richiamati nella ricostruzione dell'impianto accusatorio e nella qualificazione delle circostanze (es. concorso, qualificazioni collegate al falso); la sentenza utilizza tali riferimenti per inquadrare le imputazioni, ma le questioni interpretative rilevanti sono state soluzione caso per caso dal giudice

  • art. 20-bis cod. pen. e art. 598-bis cod. proc. pen.

    Richiamati nel ricorso in relazione alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare; la Corte non ha affrontato il merito avendo ritenuto la questione assorbita

Massime di principio

  • Le relazioni di servizio redatte da un pubblico ufficiale possono assumere natura di atto pubblico fidefacente anche in assenza di sottoscrizione, se l'autore e la destinazione dell'atto alla prova sono adeguatamente dimostrati mediante elementi formali e sostanziali.
  • Una sentenza definitiva acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. ha valore probatorio sui fatti storici accertati ma non vincola il giudice nella qualificazione giuridica di quei fatti nella posizione di altri imputati; occorre sempre valutare se e quanto i fatti accertati trovino riscontro concreto nel nuovo procedimento.
  • L'estrazione di dati da dispositivi informatici (es. telefoni cellulari) non e' automaticamente un accertamento irripetibile: la giurisprudenza consente in molti casi la qualificazione come ripetibile; violazioni di protocolli tecnici incidono sull'attendibilita' ma non necessariamente sull'inutilizzabilita' della prova, salvo che non si dimostri concretamente l'alterazione dei dati.
  • La difesa deve esercitare tempestivamente gli strumenti processuali (es. richiesta di incidente probatorio) quando il pubblico ministero dispone accertamenti tecnici che si prospettano non ripetibili; la mancata iniziativa puo' determinare la decadenza dall'eccezione di inutilizzabilita'.
  • Per affermare la falsita' di un atto pubblico e la responsabilita' dell'autore occorre motivazione esplicita e congrua che dia conto delle contestazioni probatorie (es. documenti come passaporti, discrepanze testimoniali e perizie); la mancanza di un articolato confronto con le censure della difesa puo' determinare annullamento e rinvio.
  • In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, la parte rimanente della decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata resta eseguibile salvo diversa pronuncia; il giudice della rinvio dovra' limitarsi ai punti indicati dalla Cassazione.

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