Cassazione Civile, Ordinanza n. 25302/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti su un muro divisorio e su una condotta fognaria. In primo grado la decisione era stata favorevole alla ricorrente; la Corte d'appello di Salerno, riformando la sentenza del Tribunale, aveva invece accertato la comproprietà del muro divisorio tra due dei proprietari e aveva condannato la ricorrente a eliminare o arretrare alla distanza di legge un tubo di scarico fognario. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 880 e 887 c.c., oltre che degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che, in presenza di un dislivello naturale tra i fondi, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la presunzione di proprietà esclusiva del muro prevista dall'art. 887 c.c. e non quella di comunione ex art. 880 c.c.; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 889 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente imposto l'arretramento della condotta fognaria senza considerare le concrete condizioni dei luoghi, caratterizzate da terrazzamenti, e senza tener conto dell'indispensabilità dell'impianto per l'uso dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, osservando che la ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla declaratoria di proprietà esclusiva del muro in favore di uno dei resistenti, poiché la questione era irrilevante rispetto alla condanna a rimuovere o arretrare lo scarico fognario; inoltre ha rilevato che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento della comproprietà del muro su domanda dell'attore-appellante e sull'assenza di diritti dominicali della ricorrente sul muro stesso. Ha poi ritenuto il secondo motivo inammissibile perché basato su valutazioni di fatto e su circostanze nuove prospettate per la prima volta in cassazione; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 889 c.c. stabilisce una presunzione assoluta di dannosità delle tubazioni poste a distanza inferiore a un metro dal confine. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente come norma sulla presunzione di comunione del muro divisorio; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto perché la censura è inammissibile per difetto di interesse e non coglie la ratio decidendi
richiamato dalla ricorrente quale norma da applicare per il dislivello naturale tra i fondi, con presunzione di proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo superiore; la Corte non esamina nel merito la doglianza
dedotto come parametro di legittimità della motivazione, ma la censura è dichiarata inammissibile
richiamato in relazione al vizio di motivazione, senza accoglimento
art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
indicati come parametri del primo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
la Corte ribadisce che prevede una distanza minima di un metro tra confine e tubi d'acqua pura o lurida e che opera come presunzione assoluta di dannosità della condotta posta a distanza inferiore
indicata come norma processuale di riferimento del secondo motivo per violazione di legge
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta di manifesta inammissibilità
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
"pone una presunzione assoluta di dannosità della condotta in caso di distanza inferiore ad un metro"
la distanza legale minima è inderogabile in base alla sola prossimità della tubazione al confine, senza necessità di verificare in concreto la pericolosità della condotta
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di interesse la censura che, anche se accolta, non apporterebbe alcuna utilità concreta alla parte ricorrente rispetto al decisum impugnato.
- Nel giudizio di cassazione la doglianza deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che la trascura e si appunta su profili irrilevanti rispetto alla decisione.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni di fatto o circostanze concrete non dedotte nei gradi di merito.
- L'art. 889 c.c. in tema di tubazioni a distanza dal confine opera come regola legale presuntiva assoluta di dannosità quando la distanza sia inferiore a un metro, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva attitudine dannosa dell'opera.
- La violazione delle distanze legali per le tubazioni può comportare l'ordine di arretramento o rimozione dell'opera, restando irrilevanti le allegazioni sulla mera utilità dell'impianto se non accompagnate da un valido titolo o da una specifica deroga richiesta nei gradi di merito.
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