Cassazione Penale, Sentenza n. 46878/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ruggieri impugna per vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p., chiedendo esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e riduzione della pena (contestando la valutazione del suo ruolo quale 'subalterno' e la determinazione della pena base). Il Procuratore generale denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della riduzione della pena e al rilievo attribuito alla confessione resa in sede di appello, sostenendo che tale confessione sarebbe tardiva e non decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile per genericità (denuncia perplessa e cumulativa della mancanza/contraddittorietà/manif. illogicità della motivazione). Il ricorso della difesa di Ruggieri è inammissibile come manifestamente infondato: la Corte ritiene non censurabile in sede di legittimità la valutazione del ruolo dell'imputato operata dalla Corte territoriale (non è possibile il sindacato di merito sulle fonti di prova) e reputa congrua la determinazione della pena, avendo la Corte d'appello fatto rinvio alla motivazione di primo grado e adeguatamente considerato la gravità dei fatti e i precedenti dell'imputato. Sono state condannate Ruggieri alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sull'aggravante di avere agevolato un'associazione mafiosa; la Corte territoriale aveva ritenuto operante l'aggravante in relazione al contesto del sodalizio Parisi‑Palermiti.
Norma relativa alle armi (aggravante/particolari disposizioni sulle armi); era richiamata nella contestazione delle condotte di detenzione illecita di armi.
Circostanza attenuante della confessione o collaborazione: la difesa aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante; la Corte ha ritenuto che una spontanea ammissione in sede di appello possa essere valutata e che la Corte territoriale ha correttamente valutato le circostanze.
Regola sulla motivazione delle decisioni; la difesa aveva invocato violazione di questa norma per vizio di motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e non manifestamente illogica.
Norma sulla determinazione della pena; la critica verteva sulla misura della pena base e del consequenziale aumento, ma la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della gravità e della personalità dell'imputato.
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione dell'inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici o generici; la Corte ha applicato tali norme per dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore generale per genericità.
Norma sulla rinuncia all'appello dell'imputato: la Corte ha ricordato che la rinuncia accompagnata da ammissione spontanea può costituire elemento probatorio valutabile.
Norma che autorizza la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o emerge colpa nella determinazione dell'azione: applicata per disporre il versamento di euro 3.000.
Elenca i vizi denunciabili in Cassazione (tra cui la manifesta illogicità della motivazione); la Corte richiama la necessità che il motivo sia specifico e sussumibile nelle fattispecie previste.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sulle valutazioni delle prove: critiche che richiedono la rinnovazione del giudizio sulle fonti probatorie sono inammissibili.
- I motivi generici, promiscui o 'perplessi' che cumunano denunce di mancanza, contraddittorietà e illogicità senza specificazione rendono il ricorso inammissibile ai sensi delle norme sul procedimento penale.
- Una confessione o ammissione resa anche in sede di appello può essere valutata dal giudice come elemento favorevole se spontanea e incondizionata; non è automaticamente inutile per essere resa in secondo grado.
- Per censurare la determinazione della pena in Cassazione occorre indicare puntualmente come la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria rispetto ai criteri legalmente previsti (art. 133 c.p.).
- La condanna alle spese e a contributi (es. Cassa delle ammende) può essere disposta quando il ricorso risulti inammissibile per colpa o manifestamente infondato.
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