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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46878/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ruggieri impugna per vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p., chiedendo esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e riduzione della pena (contestando la valutazione del suo ruolo quale 'subalterno' e la determinazione della pena base). Il Procuratore generale denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della riduzione della pena e al rilievo attribuito alla confessione resa in sede di appello, sostenendo che tale confessione sarebbe tardiva e non decisiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile per genericità (denuncia perplessa e cumulativa della mancanza/contraddittorietà/manif. illogicità della motivazione). Il ricorso della difesa di Ruggieri è inammissibile come manifestamente infondato: la Corte ritiene non censurabile in sede di legittimità la valutazione del ruolo dell'imputato operata dalla Corte territoriale (non è possibile il sindacato di merito sulle fonti di prova) e reputa congrua la determinazione della pena, avendo la Corte d'appello fatto rinvio alla motivazione di primo grado e adeguatamente considerato la gravità dei fatti e i precedenti dell'imputato. Sono state condannate Ruggieri alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma sull'aggravante di avere agevolato un'associazione mafiosa; la Corte territoriale aveva ritenuto operante l'aggravante in relazione al contesto del sodalizio Parisi‑Palermiti.

  • art. 23 legge n. 110/1975

    Norma relativa alle armi (aggravante/particolari disposizioni sulle armi); era richiamata nella contestazione delle condotte di detenzione illecita di armi.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante della confessione o collaborazione: la difesa aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante; la Corte ha ritenuto che una spontanea ammissione in sede di appello possa essere valutata e che la Corte territoriale ha correttamente valutato le circostanze.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Regola sulla motivazione delle decisioni; la difesa aveva invocato violazione di questa norma per vizio di motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; la critica verteva sulla misura della pena base e del consequenziale aumento, ma la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della gravità e della personalità dell'imputato.

  • art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione dell'inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici o generici; la Corte ha applicato tali norme per dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore generale per genericità.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinuncia all'appello dell'imputato: la Corte ha ricordato che la rinuncia accompagnata da ammissione spontanea può costituire elemento probatorio valutabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o emerge colpa nella determinazione dell'azione: applicata per disporre il versamento di euro 3.000.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i vizi denunciabili in Cassazione (tra cui la manifesta illogicità della motivazione); la Corte richiama la necessità che il motivo sia specifico e sussumibile nelle fattispecie previste.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sulle valutazioni delle prove: critiche che richiedono la rinnovazione del giudizio sulle fonti probatorie sono inammissibili.
  • I motivi generici, promiscui o 'perplessi' che cumunano denunce di mancanza, contraddittorietà e illogicità senza specificazione rendono il ricorso inammissibile ai sensi delle norme sul procedimento penale.
  • Una confessione o ammissione resa anche in sede di appello può essere valutata dal giudice come elemento favorevole se spontanea e incondizionata; non è automaticamente inutile per essere resa in secondo grado.
  • Per censurare la determinazione della pena in Cassazione occorre indicare puntualmente come la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria rispetto ai criteri legalmente previsti (art. 133 c.p.).
  • La condanna alle spese e a contributi (es. Cassa delle ammende) può essere disposta quando il ricorso risulti inammissibile per colpa o manifestamente infondato.

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