Cassazione Civile, Ordinanza n. 35191/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un credito IVA da una società in liquidazione coatta amministrativa a una società poi incorporata da un istituto bancario. Il commissario liquidatore aveva presentato il modello VR per chiedere il rimborso dell’IVA relativa all’anno di cessazione dell’attività; la cessionaria aveva poi notificato la cessione all’Agenzia delle entrate per ottenere il rimborso. L’Agenzia aveva risposto con una nota ritenendo inefficace nei propri confronti la cessione, perché riferita a un credito IVA non risultante dalla dichiarazione. La cessionaria aveva impugnato la nota e i giudici di merito le avevano dato ragione. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva tre motivi: 1) difetto di giurisdizione tributaria, perché la nota impugnata non sarebbe un atto ricompreso nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 e dell’art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988, assumendo che sarebbero cedibili solo i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale e che la cessione di un credito futuro avrebbe solo rilevanza civilistica tra le parti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo perché la nota dell’Agenzia, pur motivata in termini di inefficacia della cessione, si sostanziava in un diniego di rimborso e quindi radicava la giurisdizione tributaria. Ha respinto il secondo motivo richiamando l’orientamento secondo cui le dichiarazioni fiscali sono mere esternazioni di scienza e non il titolo del credito; ai fini della cessione dell’IVA rileva l’esistenza del rapporto giuridico fiscale e la cessione del credito, anche futuro o sperato, segue le regole civilistiche, producendo effetti obbligatori verso il fisco una volta espletati gli adempimenti formali richiesti. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta effettiva e congrua, e non apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La nota dell’Amministrazione, in quanto sostanziale diniego di rimborso, è impugnabile davanti al giudice tributario.
artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923
Le norme sulla cessione dei crediti non escludono la cedibilità del credito IVA futuro, purché siano rispettati gli adempimenti formali previsti.
art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988
La cessione del credito IVA, se correttamente formalizzata, produce effetti anche verso il fisco, non essendo limitata ai soli crediti già indicati in dichiarazione annuale.
Il credito futuro o sperato può essere oggetto di cessione secondo le regole civilistiche.
La cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto secondo la disciplina civilistica, una volta eseguite le formalità necessarie.
È ammessa la contrattazione avente ad oggetto una prestazione futura o un bene futuro, richiamata per la cedibilità del credito non ancora cristallizzato.
La giurisdizione tributaria comprende anche il diniego di rimborso del credito fiscale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, una nota dell’Amministrazione che sostanzialmente neghi un rimborso è impugnabile e appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, anche se formalmente motivata come contestazione dell’efficacia della cessione.
- La dichiarazione fiscale non costituisce il titolo del credito d’imposta: è una dichiarazione di scienza e di giudizio; la cedibilità del credito IVA dipende dall’esistenza del rapporto fiscale sottostante, non dalla sua già avvenuta esposizione in dichiarazione.
- Il credito IVA futuro o non ancora definitivamente richiesto a rimborso può essere validamente ceduto secondo le regole civilistiche, con efficacia obbligatoria verso il fisco, purché siano osservati gli adempimenti formali richiesti dalla disciplina di contabilità generale dello Stato e dalle norme tributarie.
- La mancata cristallizzazione del credito al momento della cessione non rende inefficace l’atto, ma comporta soltanto che gli effetti pieni della cessione si producano quando il credito venga definitivamente determinato secondo le regole fiscali.
- La motivazione è apparente solo quando manca un reale apparato argomentativo; non lo è se il giudice d’appello aderisce criticamente alla decisione di primo grado e ne fa proprie le ragioni dopo averle vagliate.
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