Sentenza n. 2951/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5289/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla formazione della graduatoria unica nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti, partecipanti a una selezione pubblica regionale per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, erano risultati idonei ma non vincitori nelle rispettive graduatorie regionali. L'Agenzia aveva successivamente formato una graduatoria unica nazionale degli idonei, sulla base della facoltà prevista dal punto 7.6 del bando. Gli interessati contestavano la legittimità di tale scelta, sostenendo che avesse determinato l'implicita decadenza o sostituzione delle graduatorie regionali e li avesse costretti, per conservare la possibilità di assunzione, ad accettare una regione diversa da quella originariamente prescelta. Deducevano violazione della legge n. 241/1990, dell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, dei principi di affidamento, par condicio, trasparenza, imparzialità e buon andamento, della lex specialis e del punto 7.6 del bando, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. L'appello censurava la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto che la controversia riguardasse un diritto soggettivo all'assunzione e appartenesse quindi alla giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha distinto le controversie sull'immediato riconoscimento del diritto all'assunzione, devolute al giudice ordinario, da quelle aventi a oggetto la legittimità della procedura concorsuale e la corretta formazione della graduatoria finale, devolute al giudice amministrativo. Nel caso concreto il petitum sostanziale non riguardava l'immediata assunzione, ma la contestazione della formazione della graduatoria unica nazionale e della relativa applicazione della lex specialis, nonché la conservazione delle graduatorie regionali. La graduatoria costituisce infatti l'esito della procedura concorsuale e la scelta di attivare la graduatoria unica, pur prevista dal bando, integra una modalità discrezionale di organizzazione del reclutamento, lesiva eventualmente dell'interesse legittimo alla corretta formazione e conservazione della graduatoria. Il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al TAR Lazio per l'esame del merito ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro.
La giurisdizione ordinaria riguarda le controversie sul rapporto di lavoro e sulle pretese all'assunzione fondate sull'esito del concorso, ma non quelle che contestano la legittimità della procedura concorsuale o della formazione della graduatoria.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
La norma è richiamata dagli appellanti tra i parametri di legittimità, ma la sentenza non ne sviluppa uno specifico esame interpretativo.
Richiamati tra i motivi di ricorso in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; la sentenza non ne esamina nel merito la violazione.
Richiamato tra i motivi di ricorso; la sentenza non ne esamina nel merito la violazione.
art. 7.6 del bando di concorso
L'Agenzia si riserva la possibilità di formare una graduatoria unica nazionale ove confluiscano tutti gli idonei presenti nelle graduatorie regionali finali di merito dopo l'assunzione dei vincitori. Tale graduatoria sarà formata sulla base del punteggio riportato nella graduatoria regionale o provinciale.
La clausola costituisce la lex specialis relativa alla possibile formazione della graduatoria unica nazionale; la sua applicazione è comunque oggetto di sindacato del giudice amministrativo quando viene contestata la legittimità della formazione della graduatoria.
Consente, in caso di accoglimento dell'appello per una questione di giurisdizione con annullamento della sentenza di primo grado, il rinvio della causa al primo giudice per la decisione nel merito.
Massime di principio
- La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il petitum sostanziale riguarda la legittimità dello svolgimento di una procedura concorsuale e la corretta formazione della graduatoria finale, anche se l'assunzione costituisce il risultato ultimo perseguito dai candidati.
- La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative all'assunzione opera quando si fa valere direttamente il diritto all'assunzione sulla base dell'esito del concorso; non si estende alle contestazioni riguardanti la graduatoria o le regole con cui essa è stata formata.
- L'interesse alla corretta formazione e conservazione di una graduatoria concorsuale ha natura di interesse legittimo, poiché attiene al corretto esercizio del potere amministrativo di organizzazione e reclutamento del personale.
- Anche l'applicazione di una clausola della lex specialis che consente la formazione di una graduatoria unica nazionale può costituire esercizio di attività discrezionale e scelta macro-organizzativa, la cui legittimità è sindacabile dal giudice amministrativo.
- Quando il giudice d'appello accoglie il motivo relativo alla giurisdizione, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la causa al giudice amministrativo di primo grado per l'esame del merito ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a.
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