Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 791/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 giugno 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di 2.500 euro per il periodo indicato. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, nel rispetto dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha constatato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma stabilita nel titolo esecutivo. Per l’ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’incarico. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiede, ai fini dell’ottemperanza, l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo o passato in giudicato, secondo quanto rilevato dal TAR.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato quale ulteriore presupposto procedurale per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una pronuncia di condanna.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata disposta dal giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che il Ministero deve costituire e accreditare in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e quest’ultima non vi ha dato spontanea esecuzione, nel rispetto dei presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione a un obbligo puntualmente stabilito dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione conformandosi al contenuto del titolo, fissando un termine per l’adempimento.
  • In caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione debitrice e consentendogli di subdelegare gli adempimenti esecutivi.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione obbligata, non deve essere liquidato un compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.