Sentenza n. 794/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 317/2024 del Tribunale ordinario di Rovigo, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 febbraio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 e dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di 1.500 euro in relazione alla durata del servizio. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva spontaneamente dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 1.500 euro. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione degli atti necessari a conformarsi alla pronuncia.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La norma è richiamata tra le condizioni preliminari verificate dal giudice per l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato civile.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica, secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato ha imposto a una pubblica amministrazione l’adozione di una prestazione o di un atto determinato e l’Amministrazione rimane inadempiente, il beneficiario può promuovere giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione concreta del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’Amministrazione soddisfa le condizioni preliminari richiamate dal giudice per procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e, già nella sentenza, nominare un commissario ad acta destinato a sostituirsi all’Amministrazione in caso di persistente inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, le funzioni commissariali possono essere svolte senza liquidazione di compenso, salvo diversa previsione.
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