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Sentenza

Sentenza n. 793/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo che aveva condannato il Ministero alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018 al 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4/2024 del Tribunale ordinario di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 febbraio 2024. La pronuncia civile aveva imposto al Ministero di costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2018 e il 2023. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato. Il Ministero, benché ritualmente notificato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha verificato la sussistenza delle condizioni per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 2.500,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice ha ordinato all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della proponibilità dell’azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È stato richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal TAR per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito sono stati oggetto dell’obbligo esecutivo imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che il Ministero è stato condannato a costituire in favore della docente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario impone a una pubblica amministrazione un’attività specifica e l’Amministrazione rimane inadempiente, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza, previa verifica delle condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa applicabile.
  • L’accertata inerzia dell’Amministrazione rispetto a un obbligo esecutivo chiaramente determinato dal giudicato giustifica l’assegnazione di un termine per adempiere e, contestualmente o successivamente, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; in tale ipotesi, quando si tratta di funzioni svolte da un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto alcun compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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