Sentenza n. 792/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, sezione lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Venezia, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.000,00, secondo la durata del servizio. La sentenza non è stata spontaneamente eseguita. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali per l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento, non contestato, e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza del TAR, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma di € 2.000,00. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rileva ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato quale ulteriore presupposto procedurale dell’azione di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione costituiva l’obbligo amministrativo da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica, alle quali l’Amministrazione deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e questa non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione a un obbligo puntuale e conformato da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato, specificando le attività necessarie per dare piena attuazione al titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, anche attribuendogli la facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altri dirigenti della stessa amministrazione.
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