Sentenza n. 790/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 571/2024 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. La domanda di ottemperanza è stata proposta perché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la costituzione della Carta elettronica e l'accredito della somma di 2.000 euro determinata nel titolo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica accogliendo la domanda e ordinando l'esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale presupposto processuale dell'azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato insieme all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ai fini della verifica delle condizioni per procedere all'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e resa operativa la Carta elettronica per la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e non sia stato spontaneamente eseguito.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un obbligo puntualmente stabilito dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato, secondo le modalità conformi al contenuto del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esecuzione qualora l'amministrazione non provveda nel termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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