Sentenza n. 789/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2017 al 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 421/2024 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero l’11 dicembre 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito di € 2.000,00 riferito agli anni scolastici compresi tra il 2017 e il 2021. L’Amministrazione non ha spontaneamente eseguito il giudicato ed è rimasta contumace nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni processuali per l’azione di ottemperanza, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di € 2.000,00. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti esecutivi e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative all’adempimento. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti fatti notori idonei a giustificare il diniego della misura. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta applicabile quale presupposto dell’azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l’esecuzione del giudicato e per esaminare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura non è automatica e può essere negata o graduata considerando le condizioni del debitore pubblico e altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È stato richiamato tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era oggetto del giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che il Ministero deve costituire e accreditare in esecuzione del giudicato.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per riconoscere rilievo, quali fatti notori, alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico ai fini del diniego dell’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato della decisione azionata e della sua notificazione all’Amministrazione consente al giudice di ordinare l’esecuzione specifica degli obblighi conformativi o patrimoniali rimasti ineseguiti, assegnando un termine e indicando le modalità dell’adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l’esecuzione e autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti, ove ciò sia coerente con la struttura amministrativa coinvolta.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione dipende da una valutazione concreta e discrezionale del giudice, che deve considerare le condizioni peculiari del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici e ogni altra ragione ostativa, evitando sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni indebite.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione quando siano valutabili come fatti notori e risultino concretamente idonee a giustificare il diniego della penalità.
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