Cassazione Penale, Sentenza n. 19631/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del riesame che confermava la custodia in carcere disposta dal GIP per gravi indizi in reati di estorsione e traffico di stupefacenti. I motivi di impugnazione contestavano: (1) perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione di atti (art.309 c.p.p. e art.291 c.p.p.); (2) violazione del diritto di difesa per il ritardato deposito delle intercettazioni e mancato accesso ai supporti (art.268 e correlati, con richiamo alla sentenza Corte Costituzionale n.336/2008); (3) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 e 274 c.p.p.); (4) errata scelta della misura cautelare e mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari controllati (art.275 e 275‑bis c.p.p.); (5) difetto di autonoma valutazione del GIP (copia-incolla) in violazione dell'obbligo motivazionale (art.309 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile nelle parti dedotte. In sintesi: il vizio per mancata trasmissione è stato ritenuto trasmissione "difettosa" e non omessa, perciò non determinante la perdita di efficacia della misura; la doglianza sul mancato accesso ai supporti delle intercettazioni è stata respinta perché la difesa non ha provato di avere richiesto tempestivamente tali supporti al pubblico ministero; le censure sull'insussistenza dei gravi indizi sono state ritenute una rivalutazione in fatto non consentita in cassazione e, comunque, il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente l'esistenza di indizi plurimi (denunce, individuazioni fotografiche, intercettazioni); la scelta della custodia in carcere è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento alla gravità dei fatti, al contesto familiare e ai precedenti, nonché alla prognosi di inidoneità degli arresti domiciliari controllati; la censura sulla mancata autonoma valutazione è stata dichiarata generica e priva della specificità richiesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.309 cod.proc.pen.
La Corte distingue tra mancata trasmissione (che determina perdita di efficacia) e trasmissione difettosa o problemi tecnici: la trasmissione difettosa non comporta automaticamente la perdita della misura e il tribunale può richiedere integrazione degli atti nei termini di legge
art.291 cod.proc.pen.
Richiesta del pubblico ministero e documentazione a supporto della misura: il giudice può fare riferimento alla richiesta del p.m., ma l'omessa autonoma valutazione va specificamente indicata se si denuncia nullità
art.268 cod.proc.pen.
Disciplina del deposito delle risultanze delle intercettazioni: è previsto il differimento quando il deposito può recare grave pregiudizio alle indagini, ma ciò non esclude il diritto della difesa ad ottenere i supporti quando necessari per il riesame
art.274 cod.proc.pen.
Consente l'applicazione di misure cautelari per esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze di tutela della prova e dell'ordine pubblic o in presenza di gravi indizi
art.273 cod.proc.pen.
Definizione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: in cassazione si verifica la congruenza e la logicità della motivazione ma non si riformula il giudizio di fatto del merito
art.275 e art.275‑bis cod.proc.pen.
Criteri per la scelta della misura e per il ricorso a misure elettroniche: la custodia in carcere è legittima solo se gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, risultano concretamente inadeguati e tale inidoneità va motivata con elementi specifici
art.292 cod.proc.pen., comma 2, lett.c)
Riferimento alle ipotesi di gravità indiziaria e alle relative valutazioni: la Corte richiede che le critiche siano specifiche per poter valere in cassazione
art.291 cod.proc.pen. (richiesta del P.M.)
Il giudice può avvalersi di parti della motivazione del p.m. purché abbia compiuto una propria valutazione critica; l'uso di brani sovrapponibili non è di per sé sintomo di nullità
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73
Norma sostanziale in materia di stupefacenti invocata nell'imputazione; la sua utilizzazione rientra nell'accertamento dei reati per i quali sono stati ritenuti gravi indizi
Sentenza Corte Costituzionale n.336/2008 (richiamo giurisprudenziale)
Principio che riconosce al difensore il diritto di ottenere le registrazioni utilizzate ai fini dell'adozione della misura cautelare; tuttavia l'esercizio di tale diritto richiede che la difesa dimostri di aver tempestivamente richiesto i supporti al p.m.
Massime di principio
- La mancata trasmissione di atti da parte del pubblico ministero (omissione) può comportare la perdita di efficacia della misura, ma un caricamento difettoso o problemi tecnici non automaticamente determinano la perdita della misura: il riesame può richiedere integrazione degli atti entro i termini previsti
- Se si contesta il mancato accesso ai supporti delle intercettazioni, la difesa deve provare di avere tempestivamente richiesto al pubblico ministero la trasmissione dei supporti; in mancanza, il tribunale del riesame può decidere sulla base degli atti disponibili
- La denuncia di ''mancanza di autonoma valutazione'' basata solo su sovrapposizioni testuali con la richiesta del p.m. è generica: per ottenere la nullità occorre indicare con precisione in quale omissione sarebbe stata determinante e come avrebbe inciso sul risultato
- In cassazione le censure sulla insufficienza dei gravi indizi sono ammissibili solo se specificano violazioni di norme o illogicità manifeste: non è ammessa una nuova valutazione dei fatti tipica del merito
- La scelta della misura più afflittiva (custodia in carcere) richiede motivazione specifica sull'inidoneità degli arresti domiciliari, fondata su elementi concreti e non su mere ipotesi astratte; la previsione dell'impossibilità di controllo domiciliare deve essere motivata con riferimento alla personalità e ai precedenti dell'indagato e al contesto fattuale
- L'utilizzo di tecniche redazionali sintetiche o di parti coincidenti con la richiesta del p.m. non è automaticamente invalidente se il giudice ha effettuato una valutazione critica: la doglianza deve dimostrare l'effettiva incidenza della mancata valutazione autonoma sul risultato decisorio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19624/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19625/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19627/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19628/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19629/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19630/2024 del 17/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →