Cassazione Civile, Ordinanza n. 25816/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990, 1991 e 1992, richiesta fondata sulla disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso, ritenendo applicabile l’art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014 e irrilevante il fatto che i versamenti fossero stati effettuati tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato che il contribuente risultava residente nel Comune di Randazzo, non incluso nell’elenco dei comuni destinatari del beneficio. La Corte ha condiviso la censura, affermando che la residenza in uno dei comuni compresi nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991 costituisce fatto costitutivo del diritto al rimborso e che tale circostanza deve essere provata dal contribuente; ha inoltre ribadito che, nel giudizio sul silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, l’amministrazione può difendersi a tutto campo e contestare in appello l’assenza dei presupposti del rimborso.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
La norma riconosce il rimborso agevolato ai soggetti che rientrano nei presupposti previsti dalla disciplina emergenziale; in particolare, il diritto sussiste solo se il contribuente prova i fatti costitutivi del beneficio, tra cui la residenza in uno dei comuni ricompresi nell’elenco del D.P.C.M. 15 gennaio 1991.
art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990
Richiamata quale base della disciplina emergenziale relativa agli eventi sismici del dicembre 1990.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991
Individua i comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa considerati danneggiati dal sisma; la residenza in uno di tali comuni è fatto costitutivo del diritto al rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
È richiamato nel passaggio sulla possibilità per l’amministrazione di eccepire in appello le carenze del ricorso introduttivo, trattandosi di questioni attinenti al thema decidendum originario.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente ha l’onere di provare l’esistenza di tutti i presupposti sostanziali che legittimano il rimborso richiesto.
- Quando la legge collega il beneficio fiscale alla residenza in determinati comuni, l’iscrizione o la residenza del contribuente in uno dei comuni inclusi nell’elenco normativo costituisce fatto costitutivo del diritto e deve essere dimostrata dal richiedente.
- L’amministrazione finanziaria, nel processo sul rimborso, può contestare in appello l’insussistenza dei presupposti del beneficio anche se la specifica eccezione non sia stata svolta in primo grado, purché la questione attenga all’originario thema decidendum e non risulti coperta da giudicato.
- La circostanza che i tributi siano stati versati tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta non è, di per sé, ostativa al beneficio se la normativa agevolativa non la prevede come requisito esclusivo; resta decisiva la verifica dei presupposti soggettivi e territoriali richiesti dalla disciplina speciale.
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