Cassazione Civile, Ordinanza n. 33179/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (subappaltatrice)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico affidato da ANAS per lavori stradali, nell'ambito del quale la società appaltatrice aveva affidato in subappalto alla controparte alcuni lavori con due contratti stipulati il 18 settembre 2008. Durante l'esecuzione dei lavori si era reso necessario il ripristino e consolidamento di due muri di sostegno di un terrazzamento attiguo a proprietà privata, con costi che la subappaltatrice aveva poi fatturato alla committente del subappalto con fattura n. 60 del 19 dicembre 2013. La subappaltatrice chiedeva il pagamento di tale importo e, in via riconvenzionale, il pagamento della quota del 65% delle riserve tecniche e delle compensazioni annuali dei prezzi dei materiali da costruzione, in base a una scrittura privata del 25 marzo 2009; la controparte sosteneva invece che il rapporto e la clausola attributiva di quella quota fossero nulli perché il subappalto avrebbe riguardato tutti i lavori residui in violazione della disciplina sui subappalti pubblici, e inoltre contestava il credito portato dalla fattura. In Cassazione la ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione del contraddittorio per il rilievo officioso della nullità della scrittura del 25.3.2009 senza previa interlocuzione e senza rimessione in termini per dedurre e provare; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di prova/documenti decisivi idonei a dimostrare che non vi era stato subappalto di tutti i lavori e che il credito sulle riserve spettava comunque; 3) mancata valutazione di prove documentali e mancata specificazione della clausola ritenuta nulla; 4) violazione dell'art. 1988 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per aver negato il credito della fattura n. 60/2013 e per non avere considerato un preteso riconoscimento del titolo da parte della controparte mediante la compensazione; 5) omessa valutazione/travisamento di altra prova documentale, in particolare della fattura n. 17; 6) questione di compatibilità eurounitaria delle limitazioni al subappalto nei lavori pubblici e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondate le doglianze sulla violazione del contraddittorio e sul mancato rispetto della facoltà di chiedere prove/rimessione in termini in relazione alla questione, mista di fatto e diritto, della nullità della scrittura privata del 25 marzo 2009 e della clausola relativa al subappalto e alle riserve. Conseguentemente ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano nei limiti dell'accoglimento e ha rinviato alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il sesto motivo; il quarto e il quinto sono stati invece rigettati, perché diretti a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione, oltre che perché le censure risultavano generiche o aspecifiche. La Corte ha anche escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per effetto del parziale accoglimento.
Norme richiamate
L'eccezione di improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della sentenza è stata ritenuta infondata perché agli atti risultava acquisita la copia autentica con relata di notifica e attestazione di conformità.
Il principio del contraddittorio impone, per le questioni miste di fatto e diritto rilevate d'ufficio, di consentire alle parti di interloquire anche ai fini della richiesta di prove e dell'eventuale rimessione in termini.
La richiesta di rimessione in termini e di produzione istruttoria formulata in prime cure è stata valorizzata come indice del concreto vulnus al diritto di difesa.
È richiamato nel motivo per sostenere che, una volta rilevata d'ufficio una questione di nullità, il giudice deve evitare la decisione a sorpresa e rispettare il contraddittorio.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il comportamento della controparte avrebbe integrato riconoscimento del debito, ma la censura è stata respinta come non decisiva in sede di legittimità.
La censura di omessa pronuncia è stata dedotta per il mancato esame delle difese sul credito da fattura, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito.
La Corte ribadisce che l'apprezzamento della non contestazione e delle prove non legali appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero errore valutativo.
La norma è richiamata come parametro della nullità della scrittura privata per avere previsto un subappalto di tutti i lavori residui in assenza di specifica autorizzazione della stazione appaltante.
art. 118, comma 2, d.lgs. n. 163/2006
È invocato quale disciplina nazionale limitativa della quota subappaltabile nei lavori pubblici, rispetto alla quale la ricorrente prospetta un contrasto con il diritto dell'Unione.
art. 49 TFUE
Richiamato dalla ricorrente nel motivo eurounitario per contestare la compatibilità delle limitazioni al subappalto con la libertà di stabilimento.
art. 56 TFUE
Richiamato dalla ricorrente nel motivo eurounitario per contestare la compatibilità delle limitazioni al subappalto con la libera prestazione dei servizi.
art. 25 direttiva 2004/18/CE
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla non conformità delle restrizioni nazionali al subappalto.
art. 71 direttiva 2014/24/UE
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla non conformità delle restrizioni nazionali al subappalto.
comma 1-quater e comma 1-bis
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è accolto, anche solo parzialmente.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio una nullità che dipende da una questione mista di fatto e di diritto, deve assicurare alle parti un effettivo contraddittorio che consenta anche richieste istruttorie e, se necessario, la rimessione in termini; non basta che le parti abbiano potuto discutere la questione in atti.
- La lesione della facoltà di chiedere prove su una questione rilevata d'ufficio può integrare un vizio della decisione anche se il tema è stato formalmente affrontato nelle difese scritte, quando il contraddittorio non è stato reso effettivo sul piano istruttorio.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo che ricorra un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile il semplice cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La contestazione della non contestazione o della valenza di documenti e fatture, quando richiede una diversa lettura del materiale probatorio, appartiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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